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Tribunale di Milano: la responsabilità solidale è applicabile anche ai contratti atipici assimilabili all’appalto


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Con la sentenza n. 116 del 02.05.2018, il Tribunale di Milano afferma che ad un contratto atipico definito di “partnership”, avente la causa prevalente assimilabile a quella del contratto tipico di appalto, deve applicarsi la normativa giuslavoristica prevista per quest’ultimo.

Il fatto affrontato

La lavoratrice, assunta con mansioni di addetta alla consegna della corrispondenza, ricorre giudizialmente al fine di ottenere le differenze retributive per delle ore di lavoro straordinario non riconosciutele.
La medesima chiama in giudizio non solo la società datrice di lavoro, ma anche una seconda società con la quale la prima aveva stipulato un contratto di “partnership”, in forza del quale si era obbligata a svolgere, in nome e per suo conto, attività di distribuzione dei servizi postali.

La sentenza

Il Tribunale di Milano sottolinea, preliminarmente, l’atipicità del contratto in questione, la cui prevalente funzione pratico-economica è quella di fornire un servizio a favore dell’affidante, con organizzazione dei mezzi ed assunzione del relativo rischio economico da parte dell’operatore affidatario.

Pertanto, secondo il Giudice ciò depone pacificamente per un’assimilabilità di detta causa con quella del contratto tipico di appalto.

Dunque, al contratto di “partnership” deve estendersi la disciplina legale dell’appalto, in ossequio al consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui ai contratti non contemplati dal legislatore devono applicarsi, oltre alle norme generali, anche quelle specifiche previste per i contratti nominati, regolanti situazioni in concreto analoghe.

Per la sentenza, ne consegue che l’applicazione della disciplina dell’appalto comporta, anche alla luce di una recente pronuncia della Corte Costituzionale (si veda: Corte costituzionale: Responsabilità solidale del committente per i crediti dei dipendenti del subfornitore), l’applicazione della normativa a tutela dei lavoratori dell’appaltatore, in particolare circa la sussistenza della responsabilità solidale, come invocato dalla ricorrente.

A cura di Fieldfisher