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MISE – Parere n. 23320/2020: Cessazione del contratto di rete


contratto di rete e networking
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Con il parere n. 23320/2020 , il Ministero dello Sviluppo Economico ( MISE ) ha fornito chiarimenti in merito a possibili procedure semplificate per chiedere la cancellazione dal Registro delle imprese del contratto di rete una volta venuta meno la pluralità dei soggetti.

Sull'argomento: 

INL – Circ. n. 7 del 29.03.2018: distacco e codatorialità nel contratto di rete;
Distacco e codatorialità nel contratto di rete: un commento alla circolare n. 7/2018 dell’Ispettorato;

COS’E’ IL CONTRATTO DI RETE ?

E’ opportuno ricordare che il contratto di rete, introdotto dall’art. 3 comma 4-ter DL 5/2009, consente a più imprenditori che perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, di obbligarsi, sulla base di un programma comune di rete “a collaborare in forme e in ambiti predeterminati, attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.

Sono previste due tipologie di contratto di rete: le “ reti soggetto “ e le “ reti contratto “. Le prime, dotate di fondo patrimoniale comune, sono iscritte al Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rete e acquisiscono soggettività giuridica. Le seconde, anche se dotate di fondo patrimoniale comune, sono prive di personalità giuridica e l’iscrizione al Registro delle imprese è fatta nella sezione del Registro presso cui è iscritta ciascuna impresa partecipante.

IL PARERE N. 23320/2020:

Con questa dovuta premessa, appare chiaro che uno degli elementi sostanziali ed indefettibili previsti dalla disciplina sul contratto di rete è la multilateralità del medesimo: il contratto di rete deve essere costituito da almeno due imprenditori.

L’intera norma, anche nella parte relativa alla gestione del contratto è quindi impostata nella logica esclusiva della multilateralità, così come a tale criterio sono improntate le finalità generali dell’istituto.

Ne consegue che la presenza di almeno due retisti deve essere assicurata per l’intera vita del contratto, così come nel consorzio. Detto questo, qualora venga meno la pluralità dei retisti, il mero atto di accertamento da parte dell’unico retista superstite, è sufficiente ai fini della richiesta di cancellazione del contratto dal Registro imprese.

Il MISE chiude il proprio parere n. 23320/2020 affermando la possibilità di evadere la richiesta di cessazione di un contratto di rete sulla base della semplice comunicazione di cessazione del retista superstite, a partire dalla quale viene accertata la sopravvenuta mancanza di pluralità di imprenditori.

La cessazione riconducibile alla mancata partecipazione al contratto di una pluralità di soggetti è equiparata, in sostanza, ad una cessazione dovuta a cause naturali come il decorso del termine. 

Fonte: MISE – Parere n. 23320/2020