Stampa

Entrate - Risposta n. 144/2023 : Ritenute e compensazioni negli appalti endo-aziendali


icona

Chiarimenti in materia di ritenute e compensazioni nell’ambito di appalti e subappalti per il contrasto all’illecita somministrazione di manodopera vengono forniti dall’ Agenzia delle Entrate con la risposta n. 144/2023

Sull’argomento : Appalti e art. 17-bis: il committente come ufficio del personale di appaltatore e subappaltatore? 

Nel documento ricorre la particolare fattispecie dell' appalto endo-aziendale, ossia quello svolto all'interno dell'impresa committente, la quale affida a un'impresa appaltatrice esterna lo svolgimento di determinate attività inerenti al proprio ciclo produttivo . 

Le indicazioni fornite riguardano poi la corretta applicazione del dell’articolo 17¬bis, inserito nell’ambito del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, contenente misure volte al contrasto dell’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali. 

Il comma 1 del predetto articolo impone ai soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. 

Questi obblighi non trovano applicazione se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 5 dell’ art. 17-bis del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 

Con la circ. n. 1/E del 12.02.2020 sono stati forniti i primi chiarimenti in merito alla disciplina di cui al menzionato articolo 17¬bis del decreto legislativo n. 214 del 1997. In particolare, la Circolare ha chiarito che i presupposti al ricorrere dei quali si applica l'intera disciplina dell'articolo 17¬bis, fatto salvo il ricorrere delle cause di esonero previste dal comma 5, sono: 

• a) l'affidamento a un'impresa del compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000;

• b) l'affidamento di cui al punto sub a) deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;

• c) i contratti di cui al punto sub b) devono essere caratterizzati da:

  1. prevalente utilizzo di manodopera; 
  2. prestazione svolta presso le sedi di attività del committente;
  3. utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma

Sull’argomento : Qualche considerazione sulla nuova disciplina degli appalti 

CRITERI DI CALCOLO DELL'UTILIZZO DI MANODOPERA : 

Quesito 1; 2 e 3 - La società istante chiede chiarimenti sul calcolo del prevalente utilizzo della manodopera, nel caso in cui venga stipulato un contratto unico per lo svolgimento di due attività, per le quali riceve un compenso annuo superiore a 200.000 euro, delle quali solo una rientrerebbe nell'ambito applicativo dell'articolo 17¬bis. Al riguardo, la società istante evidenzia che il concetto di prevalenza è definito dal rapporto tra la retribuzione lorda (riferita ai percettori di lavoro dipendente impiegati nello svolgimento delle specifiche attività contrattualizzate) ed il prezzo complessivo del servizio (il ''rapporto di prevalenza'', circolare n. 1/E del 2020). Laddove tale rapporto sia superiore al 50%, il requisito della prevalenza della manodopera potrà dirsi superato. 

Poiché il contratto stipulato ha ad oggetto attività di servizi, Il Fisco ritiene che, lo stesso rientra di per sé nell'ambito di applicazione dell'articolo 17¬bis (nel caso in cui sussistano tutti i requisiti richiesti dalla disposizione normativa). 

In merito al secondo quesito l’ Agenzia aggiunge che in presenza di contratti separati, corrispondenti ad attività effettivamente distinte e autonome, ai fini dell'inclusione di essi nell'ambito dell'articolo 17¬bis, posto che è sussistente l'utilizzo prevalente di manodopera, è necessario verificare che gli ulteriori requisiti richiesti dalla disposizione normativa siano presenti in relazione a ciascun contratto. 

Nella differente ipotesi illustrata al quesito 3, afferente ad un unico contratto di servizi logistici per la movimentazione merci con due diverse modalità a seconda del luogo di attività, l’ Agenzia rileva come nel calcolo del prevalente utilizzo di manodopera non sono rilevanti le diverse modalità con cui vengono portati a compimento i servizi. Ciò comporta che , in presenza di un contratto concernente il compimento di più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, nel presupposto che vi sia prevalente utilizzo di manodopera, l’articolo 17¬bis è applicabile fermi restando gli ulteriori requisiti riscontrati in relazione al contratto. 

DEFINIZIONE DI BENI STRUMENTALI ; COMODATO D'USO E NOLEGGIO : 

Quesito 4: In relazione al concetto di beni strumentali, l’ istante chiede se vi rientrano alcuni beni posti all'interno del magazzino del Committente (es. scaffalature, software di gestione del magazzino, hardware, linee di confezionamento e materiali di imballo) che possono essere occasionalmente ovvero stabilmente utilizzati per svolgere i servizi. 

Sulla questione, il Fisco precisa che qualora i lavoratori utilizzino i beni strumentali riconducibili agli appaltatori, ai subappaltatori, agli affidatari o agli altri soggetti che hanno rapporti negoziali comunque denominati necessari per l'esecuzione della specifica opera o servizio commissionati, l'occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l'utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame. 

Quesito 5 : Con il quinto quesito l’ istante chiede se i beni concessi in comodato d'uso gratuito dal Committente rientrano nel concetto di utilizzo di beni strumentali riconducibili esclusivamente alla disponibilità dell'appaltatore. 

Ai fini dell'applicabilità dell'articolo 17¬bis, il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente deve avvenire con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Con riferimento al contratto di comodato, di cui all'articolo 1803 del Codice civile (“è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito"), l’Agenzia precisa che ogni qualvolta l'appaltatore utilizzi le attrezzature del committente, mediante un contratto di comodato, l'utilizzo avviene in base ad un titolo giuridico che non fa venir meno la riconducibilità dei beni al committente.

Quesito 6 – Un ulteriore richiesta di chiarimento è quella che riguarda la possibilità di considerare, tra i beni strumentali riconducibili esclusivamente all'appaltatore, i beni dallo stesso presi a noleggio da fornitori terzi.

Al riguardo il Fisco precisa che qualora l'appaltatore noleggi i beni da soggetti terzi, diversi dal committente o da imprese ad esso riconducibili, gli stessi beni non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo in commento. 

SEDE DI ATTIVTA' : 

Quesito 7 : Con riferimento al luogo di svolgimento dell'attività dell'appaltatore, l’ istante chiede come debba essere considerato il deposito del committente locato ovvero dato in comodato all'appaltatore. Il quesito è posto in quanto nella fattispecie rappresentata , l’attività viene svolta presso un magazzino che il Committente fornisce in locazione, ovvero in un’altra operatività, in comodato d’uso all’Appaltatore. 

L' Agenzia chiarisce che nel concetto di sede vi rientrano,  la sede legale, le sedi operative, gli uffici di rappresentanza, i terreni in cui il committente svolge l’attività agricola, i cantieri, le piattaforme e ogni altro luogo comunque riconducibile al committente destinati allo svolgimento dell’attività d’impresa, agricola o professionale. Pertanto l’ Agenzia ritiene che il magazzino in cui è svolto il servizio sia riconducibile al Committente sebbene concesso in locazione all’Appaltatore. 

CONTROLLI NEI RAPPORTI A CATENA : 

Quesito 8 – Chiarimenti vengono richiesti anche per quanto concerne i soggetti deputati ai controlli ex art. 17-bis nei cd. rapporti a catena (ad esempio, committente, appaltatore, subappaltatore).  

Nell’ambito dei rapporti a catena, l’ Agenzia precisa che ciascun soggetto della catena che dovesse rivestire il ruolo di ”committente” rientrerà nell’ambito di applicazione della normativa in esame, se in presenza dei presupposti di applicabilità. Pertanto il committente sarà tenuto ad effettuare controlli nei confronti dell’appaltatore e del subappaltatore e l’appaltatore nei confronti del subappaltatore. 

Inoltre, qualora nel rapporto originario tra committente e affidatario si verifichi il presupposto del superamento della soglia di 200.000 euro, gli altri presupposti di applicabilità riguardanti il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente e con l’utilizzo dei beni strumentali ad esso riconducibili sono verificati da ciascun committente (committente originario, appaltatore, ecc.).

CONGRUITA' DELLA RETRIBUZIONE ORARIA : 

Quesito 9 – Con il nono ed ultimo quesito l’ istante chiede chiarimenti in merito a dei criteri per definire manifestatamente incongrua la retribuzione oraria. 

L’ Agenzia chiarisce che per esigenze di semplificazione, le ritenute fiscali non saranno manifestamente incongrue allorché siano superiori al 15% della retribuzione imponibile ai fini fiscali. 

Fonte: Entrate - Risposta n. 144/2023