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Entrate – Circ. n. 1/E del 12.02.2020 : Ritenute e appalti – Primi chiarimenti


estratto conto ritenute fiscali
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L' Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circ. n. 1/E del 12.02.2020 per fornire primi chiarimenti in merito ai nuovi obblighi riguardanti le ritenute negli appalti sopra i 200mila euro, introdotti dal Decreto fiscale 2019 ( DL n. 124/2019 ). La normativa punta a contrastare l’omesso o insufficiente versamento di ritenute fiscali mediante l’indebita compensazione, e l’utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi e dei premi assicurativi obbligatori.

Ad ogni modo, l’intervento chiarificatore giunge ad appena un giorno dalla lettera firmata da diverse associazioni rappresentanti il modo produttivo ( a sottoscriverla Rete Imprese Italia ; Confindustria ; ABI ; Assonime e ANCE) per essere inviata al Ministro dell’ Economia Roberto Gualtieri al fine di evidenziare il concreto rischio di blocco delle attività dovuto ai nuovi adempimenti particolarmente onerosi.

La circ. n. 10/E del 12.02.2020, infatti chiede al committente di verificare che le retribuzioni orarie corrisposte ai lavoratori nell’ambito degli appalti non sia “ manifestamente incongrua “ e che venga verificata l’effettiva presenza dei lavoratori presso la sede dei committenti.

Ad essere chiamati in causa una vasta categoria di soggetti, tra i quali ovviamente committenti e appaltatori, subappaltatori, affidatari oltre a diversi settori dalla logistica ai servizi per le imprese sino al settore alimentare e alla meccanica.

La prima applicazione è fissata per il 17 febbraio, quando scatterà l’obbligo di pagamento delle ritenute fiscali relative al mese di gennaio, nonostante ciò le sanzioni saranno sospese sino al 30 aprile.

AMBITO DI APPLICAZIONE:

L’ Agenzia delle Entrate ha precisato che le norme si applicano ogni volta che soggetti committenti affidano a un’impresa il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo superiore a 200mila euro nell’anno solare ( suddivisi in dodicesimi in caso di contratti pluriennali), con contratti di appalto, subappalto o di affidamento a consorzi (o rapporti negoziali comunque denominati), caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera ( manuale e intellettuale ) presso le sedi di attività del committente ( legale o operativa ) con utilizzo di beni strumentali dello stesso committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Per quanto riguarda la condizione fondamentale per l’applicazione della nuova disposizione, cioè la “prevalenza di manodopera”, la circ. n. 1 del 12.02.2020 dà indicazioni su come calcolarla. Per determinare “la prevalenza” va fatto riferimento al rapporto tra la retribuzione lorda dei lavoratori (sia dipendenti che assimilati) e il prezzo complessivo dell’opera. La prevalenza si avrà quando tale rapporto supera il 50%.

SOGGETTI INCLUSI E ESCLUSI:

La circ. n. 1/E del 12.02.2020 chiarisce che rientrano nell’ambito di applicazione della norma i soggetti residenti in Italia che negli appalti forniscono manodopera utilizzando i beni strumentali di proprietà del committente o riconducibili in qualunque forma al committente.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia affidatari delle opere o dei servizi, perché non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta (articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/1973).

Esclusi anche i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni quali ad esempio i condomini che, siccome non detengono beni strumentali, non possono esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività professionale.

Per le stesse ragioni sono esclusi dall’ambito di applicazione gli enti non commerciali limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.

La circ. n. 1/E del 12.02.2020 si focalizza poi sul concetto di “catene di soggetti”. Sul punto l’Agenzia delle Entrate, infatti, stabilisce che ciascun “soggetto della catena” (committente, appaltatore e subappaltatore) può rivestire la qualifica di “committente” ed è pertanto tenuto ai nuovi obblighi sul versamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti. Di conseguenza anche l’appaltatore può essere considerato “committente” del subappaltatore. Per evitare però il frazionamento dell’importo, la soglia dei 200mila euro sarà verificata unicamente nel rapporto tra originario committente e affidatario.

I CONTROLLI DEL COMMITTENTE:

Infine la circ. n.1/E del 12.02.2020 precisa anche il livello dei controlli che devono essere effettuati dal committente che dovrà assolvere ad alcuni doveri di controllo che dovrebbero essere assolti dall’ Amministrazione finanziaria. In particolare andrà verificato:

• Che la retribuzione oraria del lavoratore non è “manifestamente incongrua” basandosi non solo su elementi cartolari (la verifica della corrispondenza tra gli F24 e la documentazione fornita), ma anche sugli elementi notori disponibili (ad esempio i contratti collettivi) e sull’effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente;
• Che le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all’ammontare della relativa retribuzione corrisposta. In caso lo siano, dovrà chiedere spiegazioni agli affidatari;
• Che le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna possibilità di compensazione.

DURF:

La circ. n. 1/E del 12.02.2020 fornisce anche chiarimenti in merito alle cause di esclusione per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici che comunicano al committente, allegando la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate ( DURF ) , la sussistenza di determinati requisiti. Si tratta dei soggetti che

• risultino in attività da almeno tre anni;
• siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi, registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse;
• non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50 mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione la sussistenza dei requisiti potrà essere oggetto di autocertificazione.

Fonte: Agenzia delle Entrate - Circ. n. 1/E del 12.02.2020