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Cassazione: il coordinamento con i dipendenti dell’appaltatore non è sufficiente per integrare l’intermediazione vietata di manodopera


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Con l'ordinanza n. 15557 del 10.06.2019, la Cassazione afferma che, ai fini dell’integrazione dell’intermediazione vietata di manodopera, non è sufficiente né l’indicazione analitica delle modalità operative del servizio concesso in appalto né la necessità di coordinamento con i dipendenti dell’appaltatore (sul medesimo argomento si veda: Tribunale di Roma: appalto non genuino solo se committente esercita un vero e proprio potere direttivo).

Il fatto affrontato

I lavoratori - impiegati presso un’impresa che eroga servizi per conto di un’azienda committente - ricorrono giudizialmente per sentir dichiarare, a fronte della non genuinità del contratto d’appalto, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società appaltante.
A fondamento della predetta domanda, i medesimi deducono la sussistenza del potere direttivo in capo a quest’ultima, stante il necessario e costante coordinamento con il personale dalla stessa impiegato.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando quanto statuito dalla Corte d’Appello, afferma preliminarmente che, ai sensi dell’art. 1655 c.c., i due principali elementi che caratterizzano il contratto di appalto sono l'assunzione del rischio di impresa da parte dell’appaltatore e la permanenza in capo allo stesso dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto.

Secondo la sentenza, non costituisce deviazione da tale schema tipico né il fatto che siano predeterminate in modo analitico nel contratto di appalto le modalità operative del servizio - posto che detta specificità è funzionale alla corretta esecuzione del servizio oggetto del contratto - né la circostanza che, nell’esecuzione della prestazione, i dipendenti dell’appaltatore ricevano direttive, limitate a mere questioni formali, da parte del personale impiegato dall’impresa committente.

Per i Giudici di legittimità, infatti, si integra l’ipotesi di intermediazione vietata di manodopera, soltanto qualora venga accertato che la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo e di controllo sulle persone dipendenti dall'appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a tal fine il mero coordinamento necessario per l’esecuzione del contratto.

Non ritenendo integrata quest’ultima ipotesi nel caso di specie, la Suprema Corte respinge il ricorso avanzato dai lavoratori, confermando la genuinità dell’appalto.

A cura di Fieldfisher