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Cassazione: il committente deve pagare gli stipendi dei dipendenti dell’appaltatore fallito


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Con l’ordinanza n. 15558 del 10.06.2019, la Cassazione afferma che l’apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell’appaltatore non comporta l’improcedibilità dell’azione precedentemente esperita dai dipendenti dello stesso nei confronti del committente per il recupero dei loro crediti verso il datore (sul medesimo tema si veda anche: Fallimento e rapporti di lavoro: relazioni intercorrenti e questioni processuali).

Il fatto affrontato

Il lavoratore - impiegato presso un’impresa che erogava servizi nell’ambito di un contratto d’appalto - prima dell’apertura della procedura concorsuale nei confronti dell’azienda datrice, propone ricorso per ingiunzione direttamente contro il committente per ottenere gli stipendi non corrispostigli dall’appaltatore.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che, in materia di appalto, l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 1676 c.c., per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore/datore.
La previsione normativa di una tale azione risponde, infatti, proprio all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore.

Secondo i Giudici di legittimità, si tratta di un'azione diretta, incidente, in quanto tale, direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito.
Ciò fa escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute ma non ancora corrisposte dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata.

Per la sentenza, tale situazione, dunque, non pregiudica la par condicio creditorum, non essendo irrazionale una norma che accorda uno specifico beneficio a determinati lavoratori - anche rispetto ad altri - in relazione all'attività lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto (il committente) ha ricavato un particolare vantaggio.

Ne consegue che, il pagamento eseguito dal committente agli ausiliari dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1676 c.c. estingue, in corrispondenza della somma versata, sia il debito del medesimo committente verso l'appaltatore, sia il debito di quest'ultimo verso i lavoratori.

A cura di Fieldfisher