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INL – Nota n. 1046/2020 : Legge 68/99 e cambio appalto – base di computo per le assunzioni obbligatorie


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Con nota n. 1046/2020 , l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) fornisce il proprio parere in merito alla modalità di individuazione della base di computo per il calcolo della quota di riserva di cui all’art. 3, della L. n. 68/1999 per le imprese che subentrano in un appalto. 

Dopo un’attenta disamina della prassi e giurisprudenza ultra decennale formatasi sul tema, l’ Ispettorato non può che prendere atto del consolidato orientamento formatosi a riguardo, secondo il quale in caso di “ cambio appalto “, il personale assorbito in adempimento di obbligo di legge, contratto collettivo o clausola contenuta nel bando è da ritenersi escluso dalla base di computo della quota di riserva delle assunzioni obbligatorie.  

Per quanto concerne, invece, il limite temporale dell’esclusione dalla base di computo, in assenza di specifica disposizione normativa, esso deve essere ritenuto coincidente con la durata dell’appalto. Ciò in quanto alla scadenza dell’appalto il personale impiegato o transiterà, in tutto o in parte, nella compagine aziendale del soggetto subentrante per poi esserne escluso dalla relativa base di computo oppure verrà assorbito, in tutto o in parte, in maniera permanente nell’organico della cedente venendo così calcolato nella relativa base di computo.  

In conclusione, considerato il carattere provvisorio dell’incremento occupazionale, destinato con ogni probabilità a subire una contrazione al termine dell’esecuzione dell’appalto stesso, la copertura della quota di riserva deve essere assicurata calcolandola “ sulla base dell’organico già in servizio presso l’impresa medesima al momento dell’acquisizione dell’appalto, ferma restando, com’è evidente, la permanenza in servizio dei disabili eccedenti provenienti dall’impresa cessata”

Fonte: INPS - Nota 1046/2020