Stampa

INL – Nota 2066/2023 : Decreto Flussi 2023 – Asseverazione senza parametri oggettivi di congruità


Con la nota 2066/2023 , l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro esamina la disciplina dettata dal decreto flussi 2023 (D.L. n. 20/2023) e fornisce chiarimenti utili alla valutazione dello capacità economica del datore di lavoro e della successiva verifica della congruità con il numero di richieste di ingresso di lavoratori stranieri che sono state presentate. 

IL DL 20/2023 si è prefissato l'introduzione di misure di programmazione dei flussi secondo procedure semplificate, per consentire la riduzione dei tempi di rilascio dei nulla-osta al lavoro. Il Decreto del 10 marzo non fa altro che recepire le novità introdotte dal DL 73/2022, apportando modifiche strutturali al TU sull’immigrazione ( per una visione complessiva delle novità : Decreto flussi 2023 : per il datore di lavoro nuovo obbligo di verifica presso i CPI ). 

Tra le diverse novità, quella di maggior rilievo riguarda l’attribuzione esclusiva delle competenze in materia di valutazione della capacità economica/ patrimoniale e congruità con le richieste di manodopera. Le valutazioni, prima demandate all’ Ispettorato, sono ora attribuite a professionisti ( commercialisti , consulenti del lavoro e avvocati – L. 12/1979 ) tenuti ad asseverare congruità e capacità economica. In alternativa la stessa funzione può essere svolta da associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, attraverso la stipula di specifiche convenzioni con il Ministero, che impegnano le OO.SS. a garantire il rispetto dei prescritti requisiti da parte dei propri associati. Resta invece attribuita all'Ispettorato la competenza in materia di conversione dei permessi di soggiorno oltre, ovviamente, alla funzione accertativa e di controllo.

Sul verifica della “ capacità economica “ la nota n. 2066/2023 richiama la circ. n. 3/2023 con il quale sono stati illustrati i requisiti reddituali che il datore di lavoro (persona fisica, ente o società) è tenuto a dimostrare al fine di poter assumere cittadini stranieri non appartenenti all’U.E. fornendo, a tal fine, criteri  per specifiche casistiche e settori produttivi. 

Per quanto concerne la verifica della congruità del numero di assunzioni con lo status aziendale ( desunto da capacità patrimoniale, fatturato , numero dei dipendenti ecc. ecc. ), l’ Ispettorato esclude meccanismi di sommatoria delle soglie reddituali per più assunzioni. 

Nel caso in cui il medesimo datore di lavoro presenti più richieste di autorizzazione all’ingresso, la congruità del numero delle richieste presentate in relazione alla sua capacità economica andrà di volta in volta valutata, non essendo riconducibile a quote reddituali prefissate o ad altri elementi oggettivi. Il datore di lavoro dovrà essere in possesso, in alternativa, di tali requisiti reddituali: 

a) fatturato al netto degli acquisti superiore ad € 30.000 ( soglia minima ) e comunque, sufficiente a coprire il costo di tutti i dipendenti in forza, compresi i lavoratori stranieri a cui si riferiscono le istanze; 

b) reddito imponibile superiore ad € 30.000 ( soglia minima ) e comunque, sufficiente a coprire il costo del lavoro di tutti i lavoratori in forza, compresi i lavoratori stranieri a cui si riferiscono le istanze. Il costo del lavoro deve essere determinato con riferimento alla retribuzione lorda spettante al lavoratore sulla base del CCNL sottoscritto dai sindacati maggiormente rappresentativi relativo al settore in cui opera l'azienda. 

Nell’ipotesi di impresa di nuova costituzione l’ Ispettorato ritiene opportuna la valorizzazione , ai fini istruttori per il rilascio del nulla osta, di ulteriori indici rivelatori della capacità economica datoriale quali, a titolo esemplificativo, l’esame del fatturato presuntivo del primo anno di attività  o la consistenza del capitale sociale versato, il tutto rapportato alle concrete esigenze rappresentate dall’impresa.  

Fonte: INL - Nota n. 2066/2023