Giudizio di primo grado

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Cassazione: non c’è nullità del ricorso in caso di mancata indicazione del CCNL


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Con l’ordinanza n. 3143 del 01.02.2019, la Cassazione afferma che, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo non è sufficiente l’omessa indicazione del CCNL di riferimento, essendo, invece, necessario che il petitum sia totalmente incerto e non risulti individuabile attraverso l’esame complessivo dell’atto.

Il fatto affrontato

Due lavoratori ricorrono giudizialmente al fine di ottenere delle differenze retributive, inerenti ad un periodo precedente la regolarizzazione del loro rapporto con la società datrice.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, dichiarando la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per la mancata indicazione del CCNL di cui veniva invocata l’applicazione per il periodo non regolarizzato e dell’inquadramento contrattuale attribuito dopo l’assunzione, sul presupposto che si trattava di elementi rilevanti ai fini della determinazione delle retribuzioni spettanti ai prestatori.

L’ordinanza

La Cassazione, ribaltando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non è sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo, invece, necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale.
Ulteriormente, non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva.

Secondo i Giudici di legittimità, non è riconducibile alla predetta ipotesi il caso in cui vi sia una carenza di indicazione del CCNL di riferimento, posto che, anche qualora vi sia solo contestazione circa la sua applicabilità, rientra nel potere-dovere del giudice acquisirlo d'ufficio ex art. 421 c.p.c., non comportando tale attività una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso del lavoratore, posto che le carenze poste alla base della nullità del ricorso introduttivo non erano in grado di compromettere la possibilità di individuare con precisione i fatti e gli elementi di diritto posti fondamento della domanda, né di pregiudicare l'altrui diritto di difesa e la comprensione del thema decidendum.

A cura di Fieldfisher