Forme pensionistiche complementari

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Entrate - Risposta n.330/2021: esodo incentivato e riscatto della posizione di previdenza complementare


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Alla Agenzia delle entrate è sottoposto il seguente caso: un lavoratore aderisce ad un accordo sindacale di incentivazione all’esodo e, quindi, concorda la risoluzione del rapporto di lavoro; lo stesso contestualmente riscatta la posizione maturata presso il fondo pensione a cui è iscritto. 

Da qui la domanda di chiarimento posta all’Agenzia: in casi del genere, si applica oppure no la disciplina fiscale di cui all’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 252/2005 secondo cui sulle somme ricevute dal fondo pensione come riscatto si applica la ritenuta a titolo di imposta del 15 per cento, riducibile fino al 9 per cento in ragione della anzianità di partecipazione al fondo ?

Questo particolare regime previdenziale è riservato ai riscatti parziali “… nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria” (art. 14, comma 2, lett.b). 

Il profilo affrontato nella risposta all’ risposta n. 330/2021 è stato, pertanto, il seguente: l’ipotesi della adesione ad un accordo collettivo di incentivo della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prevista in particolare dall’art. 14, comma 3 del d.l. n. 104/2020, è assimilabile, ai fini della individuazione del regime fiscale applicabile, a quelle in cui si ha il ricorso a procedure di mobilità o alla cassa integrazione? 

La conclusione a cui l’Agenzia è pervenuta, richiamando anche precedenti orientamenti della Covip, è stata positiva: il lavoratore, che risolve consensualmente il rapporto di lavoro dando seguito all’accordo collettivo e che per questo perde i requisiti di partecipazione al fondo pensione, sulle somme riscattate fruisce del particolare regime fiscale di cui all’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 252/2005. 

Nella risposta, l’Agenzia, inoltre, aggiunge un’ampia descrizione dell’articolazione di tale regime fiscale, che deve tener conto dei periodi i cui sono state maturate le quote che via via hanno formato la somma ottenuta a titolo di riscatto (art. 23 , comma 5, d.lgs. n.252/2005). 

Fonte: Risposta n. 330/2021