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INPS – Mess. n. 4464 del 26.11.2020 : Decreto Agosto – NASpI in caso di risoluzione consensuale


disoccupazione
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Facendo seguito alla circ. n. 111 del 29.09.2020, l’ INPS con mess. n. 4464 del 26.11.2020 fornisce chiarimenti riguardo l’ambito di applicazione dell’ art. 14, c. 3, del DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126. 

La citata disposizione consente di aggirare il blocco dei licenziamenti nelle ipotesi in cui venga concluso un accordo collettivo aziendale avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per i lavoratori aderenti all’intesa. Quest’ultimi, come precisato dall’ INPS, potranno accedere all’indennità di disoccupazione NASpI fino al termine di vigenza delle disposizioni che precludono il ricorso a licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.  

Ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI è richiesto, quale presupposto fondamentale, che la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente. Fermo restando detto principio, per il riconoscimento della disoccupazione, il legislatore ha riconosciuto nel tempo delle ipotesi di accesso che si differenziano dal licenziamento o dalla cessazione a seguito della scadenza del contratto a tempo determinato:   

  • Non è ostativa al riconoscimento della prestazione di disoccupazione, la cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore a trasferimento presso altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore ovvero mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici;  
  • Il diritto del lavoratore alla disoccupazione è comunque riconosciuto nell’ipotesi di dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro;
  • L’indennità di disoccupazione è comunque riconosciuta nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della L. 15.07.1966, n. 604 come modificato dall’art.1, c. 40, della L. 28.07.2012, n. 92 o, in alternativa, nell’ipotesi di licenziamento con accettazione dell’offerta conciliativa di cui all’art. 6 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23.  

Fonte: INPS - Mess. n. 4464 del 26.11.2020