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Cassazione: spetta all’INAIL provare l’origine non professionale della malattia che ha colpito il lavoratore


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Con l’ordinanza n. 8416 del 05.04.2018, la Cassazione afferma che, qualora un’attività lavorativa sia inserita all’interno delle relative tabelle quale fattore causale probabile in relazione ad una data patologia, il nesso eziologico richiesto dalla legge può essere negato solo qualora possa ritenersi con certezza, e con onere della prova a carico dell'INAIL, che tale malattia sia l'effetto esclusivo dell'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa ovvero di un fattore extraprofessionale di per sé solo sufficiente a causarla.

Il fatto affrontato

La coniuge di un lavoratore, esercente per anni l’attività di verniciatore, deceduto a causa di un tumore polmonare, ricorre giudizialmente al fine di richiedere il riconoscimento della natura professionale della patologia che aveva colpito il marito e l’erogazione delle conseguenti prestazioni assicurative da parte dell’INAIL.
A sostegno della propria domanda, deduce che l’attività prestata dal de cuius era inserita nella tabella, ex artt. 139 d.P.R. 1124/1965 e 10 d.lgs. 38/2000, quale fattore causale probabile in relazione alla malattia che aveva portato il marito al decesso.
La Corte territoriale, in accoglimento dell’appello proposto dall’INAIL, esclude la natura professionale della patologia, affermando che in corso di causa era stata provata unicamente l’esposizione ad un materiale non avente natura cancerogena e che il tumore ben poteva esser stato provocato da un fattore extraprofessionale quale il tabagismo.

L’ordinanza

La Cassazione, censurando la statuizione della Corte di Appello, afferma che la previsione all’interno della tabella, di cui agli artt. 139 d.P.R. 1124/1965 e 10 d.lgs. 38/2000, di una attività lavorativa (nella fattispecie di verniciatore) come fattore che, con elevata probabilità, può cagionare una specifica malattia va considerata nell'ottica non della presunzione di origine professionale della patologia e dell'inversione dell'onere della prova, ma della rilevanza probatoria e dell'assolvimento del carico probatorio.
In questi casi, il lavoratore non deve, infatti, fornire anche la prova delle singole sostanze a cui è stato esposto nel corso dell'attività di lavoro, essendo tale prova assorbita da quella dello svolgimento dell'attività inclusa nella tabella.

Ne consegue, per i Giudici di legittimità, che in presenza di malattia multifattoriale tabellata, dinanzi alla provata esposizione ad un fattore cancerogeno previsto in tabella, ovvero in presenza di malattia multifattoriale non tabellata, acquisita la prova nel singolo giudizio della elevata cancerogenicità del fattore professionale, il nesso eziologico richiesto dalla legge può essere negato solo qualora possa ritenersi con certezza, e con onere della prova a carico dell'INAIL, che la malattia sia l'effetto esclusivo dell'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa ovvero di un fattore extraprofessionale di per sé solo sufficiente a causare la patologia.

Su tali presupposti, la Suprema Corte, visto che l’attività di verniciatore è indicata ex lege come fattore causale probabile in relazione alla malattia tumorale insorta, ha accolto il ricorso proposto dalla vedova del lavoratore deceduto proprio per tale patologia.

A cura di Fieldfisher