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INPS - Mess. n. 169 del 13.01.2021 : Proroga Opzione donna - requisiti e decorrenze del trattamento


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La legge di bilancio 2022 ha esteso la possibilità del pensionamento anticipato “Opzione donna” alle lavoratrici che, al 31 dicembre 2021, abbiano compiuto 58 anni di età, se dipendenti, 59 anni di età, se autonome, e che abbiano maturato almeno 35 anni di contributi, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo. 

La legge di bilancio modifica l’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, relativamente al quale sono state date istruzioni al paragrafo 3 della circ. n. 11 del 29.01.2019, estendendo la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. opzione donna alle lavoratrici che abbiano perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2021.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Il mess. n. 169 del 13.01.2022 fornisce le istruzioni utili per accedere al pensionamento. 

Il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2022, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive della stessa, e al 2 gennaio 2022, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive dell’AGO. 

Fonte: INPS - Mess. n. 169 del 13.01.2022