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INPS – Circ. n. 46 del 14.03.2018: Amianto & Ferrovieri – Domande per il prepensionamento


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Con la circolare n. 46 del 14.03.2018, l’INPS fornisce le istruzioni in merito al beneficio previdenziale del prepensionamento previsto per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, che hanno svolto operazioni di bonifica dall’amianto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione individuale contro l’esposizione all’agente cancerogeno. L’art. 1, comma 246, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha modificato in parte quanto previsto dall’art. 1, comma 277, della L. 28 dicembre 2015, n. 208. Con la novella 2017 il beneficio previdenziale ex art. 13, comma 8, L. 27 marzo 1992, n. 257 è esteso per il periodo di realizzazione delle operazioni di bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavoratori a condizione che ci sia stata continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica.

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO AL BENEFICIO: Al riguardo, si richiamano le disposizioni impartite con il messaggio n. 696 del 15.02.2018, con le quali è stato precisato che le istanze devono essere presentate per via telematica entro e non oltre il 2 marzo 2018, corredate della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la presenza del dipendente nel sito produttivo durante il periodo di bonifica. Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento, i soggetti interessati possono presentare domanda di pensione.

BENEFICIO: La normativa riconosce la rivalutazione del periodo di lavoro corrispondente alle operazioni di bonifica e dei dieci anni successivi, in caso di continuità del rapporto di lavoro, applicando, alla sola quota di pensione calcolata con sistema retributivo e nel limite del periodo necessario a conseguire il primo diritto utile alla pensione, il coefficiente di 1,5.

DESTINATARI: Sono i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che si trovino nelle seguenti condizioni: a) aver prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto; b) aver svolto l’attività di cui alla lettera a) assoggettata all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestite dall’INAIL; c) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto.

CERTIFICAZIONE INAIL: Per la verifica del punto a), il datore di lavoro è obbligato a rilasciare alle strutture territoriali INPS un’apposita dichiarazione attestante la presenza del richiedente nel sito produttivo al tempo della bonifica con allegato:

a)La documentazione attestante il periodo di bonifica (piano di lavoro, fatture, ogni altra documentazione che attesti l’effettiva realizzazione della bonifica con le relative date di inizio e termine dei lavori);b)La documentazione attestante la durata dell’opera del lavoratore interessato presso il sito produttivo durante il periodo di rimozione del tetto e la continuità del rapporto di lavoro, già in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica, per i dieci anni successivi (libri paga, libri matricola, ogni altra documentazione che attesti l’effettiva presenza del lavoratore sul posto di lavoro).

Fonte: INPS