Stampa

Min. Lavoro – Circ. n. 11 del 1.07.2020: cassa integrazione in deroga – Ulteriori istruzioni


domande di cassa integrazione
icona

Il Ministero del lavoro, con la circ. n. 11 del 1.07.2020, acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo prot. 6609 del 25 giugno 2020, fornisce indicazioni relative all’accesso al trattamento di CIG in deroga.

La parte iniziale della circolare è dedicata ad una sintetica ricostruzione del quadro legislativo in materia, come via via formatosi per i susseguirsi dei vari provvedimenti legislativi.

Decreto Rilancio: Le novità in materia di ammortizzatori sociali

Quanto al campo di applicazione delle disposizioni sulla cassa in deroga, la circolare nota che il decreto-legge n. 34 del 2020 e il successivo decreto legge n. 52 del 2020 non hanno modificato il perimetro derivante dall’applicazione dei provvedimenti normativi previgenti. 

Ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020 (legge di conversione n. 27 del 2020), possono accedere al trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga, i lavoratori subordinati dipendenti di datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

I datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà cui agli articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo n. 148/2015, dovranno richiedere la prestazione alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga.

Possono accedere alla prestazione in parola anche le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere alle prestazioni CIGO e assegno ordinario.

Circa i limiti massimi di durata del trattamento, l’art. 70 del decreto-legge n. 34 ha individuato i limiti di durata massima di concessione del trattamento, modificando l’articolo 22, comma 1, primo periodo del decreto- legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020.

Successivamente, è intervenuto il decreto-legge n. 52/2020 che ha ulteriormente novellato la disciplina dei trattamenti di integrazione salariale a cui i datori di lavoro possono accedere.

L’articolo 70 del citato decreto-legge n. 34/2020 ha previsto per i datori di lavoro - rientranti nel campo di applicazione - il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane.

Condizione necessaria affinché le nove settimane possano essere incrementate delle ulteriori cinque settimane, relativamente al medesimo periodo, è quindi che per i datori di lavoro richiedenti sia stato già interamente autorizzato il periodo di nove settimane.

Al riguardo, viene posto in evidenza che il Legislatore ha precisato che, per poter accedere al periodo di 5 settimane, occorre che il datore di lavoro sia stato precedentemente autorizzato per le prime 9 settimane, a prescindere dall’effettivo utilizzo dell’ammortizzatore autorizzato.

E', altresì, riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 e limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane.

Esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (9 settimane + 5 settimane), l’articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2020 ha previsto la possibilità di usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020.

Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

Sempre relativamente ai limiti di durata massima del trattamento, rimangono ferme le norme riguardanti i datori di lavoro con unità produttive site nei Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni: questi datori di lavoro possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020, autorizzabile con unico provvedimento.

Per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette Regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime Regioni – resta confermata la cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo rispetto al periodo previsto per i datori di lavoro che operano sul resto del territorio nazionale e autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione.

Per previsione del comma 1 dell’articolo 22-quater del decreto legge n. 18, come modificato dal decreto legge n. 34 del 2020, e successivamente alla luce del decreto legge n. 52 del 2020, i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni o dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le procedure già in uso, sono concessi dall'INPS a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.

Pertanto, per le prime nove settimane di trattamento relative al periodo 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, la competenza rimane regionale o del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le c.d. pluri-localizzate. La domanda di concessione dell’ammortizzatore sociale in deroga, per i periodi successivi alle prime nove settimane, può, invece, essere inviata dal datore di lavoro alla sede Inps territorialmente competente, decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2020, ovvero a far data dal 18 giugno 2020.

In sintesi, le Regioni e le Province autonome, o nel caso di aziende c.d. pluri-localizzate, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

Una volta che l’azienda abbia avuto l’autorizzazione per tutte le nove settimane, a prescindere da quanto effettivamente fruito, potrà chiedere un ulteriore periodo di cinque settimane all’INPS, ai sensi dell’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020.

I datori di lavoro che avessero ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori alle 9 settimane, prima di poter richiedere le ulteriori 5 settimane previste dal decreto-legge n. 34/2020, dovranno rivolgersi alla Regione o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per richiedere la concessione delle settimane mancanti rispetto alle prime nove, secondo le procedure già in uso.

Per quanto attiene alle istanze di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le modalità di presentazione dell’istanza sono quelle già indicate dalla circolare n. 8 dell’8 aprile 2020, ossia: le domande dovranno essere corredate dall’accordo sindacale e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione (con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto ad es. full-time, part-time) con il relativo importo, i dati relativi all’azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l’accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail (Cfr. foglio Excel da allegare alla domanda all.1 e all.2 per unità produttive per le quali si chiedano 13 settimane per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna ma sempre con riferimento alle aziende c.d. plurilocalizzate).

L‘obbligo dell’accordo sindacale non è previsto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

L’istanza, unitamente alla documentazione come sopra evidenziata, deve essere inoltrata in modalità telematica tramite la piattaforma CIGSonline con la causale “COVID – 19 Deroga”. La modalità telematica CIGSonline prevede due tipi di invio: “invio cartaceo” e/o “invio digitale”, nel caso di “invio cartaceo” deve essere allegata la scansione della prima pagina del modulo dell’istanza recante la firma autografa unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità. Non si terrà conto di domande inoltrate in modalità diversa.

Le nuove cinque settimane non saranno più richieste alle Regioni ma direttamente all’INPS che provvederà alla relativa autorizzazione e al conseguente pagamento. Per quanto attiene a questi aspetti, rimane inalterato, invece, il procedimento amministrativo per la CIG in deroga delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Circa l’amministrazione competente a ricevere le istanze, il decreto interministeriale ha ribadito quanto segue.

Le istanze ai fini dell’erogazione dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18, riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, sono presentate dai datori di lavoro secondo le modalità di seguito specificate:

a)i datori di lavoro, che abbiano già fatto richiesta dei trattamenti di cui all’articolo 22 del decreto- legge n. 18 e ai quali siano stati autorizzati periodi inferiori a nove settimane, presentano istanza per la richiesta di trattamenti fino al completamento di dette nove settimane alla Regione in cui sono situate le corrispondenti unità produttive;

b)i datori di lavoro, le cui unità produttive siano situate in cinque o più regioni o province autonome nel territorio nazionale, che abbiano già fatto richiesta dei trattamenti di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 e ai quali siano stati autorizzati periodi inferiori a nove settimane, presentano istanza per la richiesta di trattamenti fino al completamento di nove settimane al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c)i datori di lavoro ai quali siano già stati autorizzati, dalla regione competente per territorio, ovvero, nei casi di cui alla lettera b), dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trattamenti di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 per un periodo complessivo di nove settimane, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, presentano istanza per la richiesta di trattamenti per periodi successivi, fino ad una durata massima di quattordici settimane, alla sede dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente.

Le eventuali istanze ai fini dell’erogazione dei trattamenti di CIG in deroga, per un periodo di durata massima di quattro settimane, riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 e limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane, sono presentate esclusivamente all’INPS.

Esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020, nei limiti di cui al all’articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2020.

Dei trattamenti relativi alla zona rossa e alle Regioni Lombardia, Venero e Emilia Romagna, si occupa il paragrafo 4C della circolare.

Circa i termini di presentazione delle istanze, l’articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 52 del 2020 prevede termini di decadenza per la presentazione delle istanze.

Le domande di accesso alla CIG in deroga ai sensi dell’articolo 22 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, devono essere presentate a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione, tale termine è spostato al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legge n. 52 del 2020 (termine quindi del 17 luglio 2020) se tale ultima data è posteriore a quella innanzi indicata.

Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato a pena di decadenza al 15 luglio 2020.

Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per i trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente; la predetta presentazione della domanda, nella modalità corretta, è considerata comunque tempestiva se presentata entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge n. 52 del 2020, ossia entro il 17 luglio 2020.

In attuazione della normativa sopra citata, più nel dettaglio, il decreto interministeriale, in merito ai termini di presentazione delle istanze, all’articolo 1 comma 3, ha stabilito quanto segue. Le istanze sono presentate dai datori di lavoro entro i seguenti termini:

a)a decorrere dal 18 giugno 2020, ai fini della richiesta dell’anticipazione di pagamento del trattamento, l’istanza è presentata all’INPS entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. Se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data (ovvero entro il 3 luglio 2020). Ai fini dell’anticipazione, il datore di lavoro trasmette la domanda unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall’INPS anche per la verifica dei presupposti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) e comma 2 del medesimo articolo 1 del decreto interministeriale;

b)in tutti i casi in cui l’istanza non sia trasmessa entro i suddetti termini, la medesima è comunque presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. In sede di prima applicazione, tale termine è spostato al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legge n. 52 del 2020 (ossia termine del 17 luglio 2020), se tale ultima data è posteriore a quella innanzi indicata;

c)per i trattamenti riferiti a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, l’istanza può essere presentata a pena di decadenza entro il termine del 15 luglio 2020.

Fonte: Min. Lavoro - Circ. n. 11 del 1.07.2020