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Min. Lavoro - Decreto 19.06.2020: domande di cassa integrazione in deroga e anticipi


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Nell’ambito dell’ultima, ma ancora in divenire, legislazione in materia di ammortizzatori sociali legati alla emergenza pandemica, l’art. 22-quater del decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020) fa rinvio ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, a cui è attribuito il compito di definire “ le modalità di attuazione” delle novità che lo stesso art. 22-quater prevede, rimettendo all’Inps la competenza relativa ai trattamenti di integrazione salariale in deroga “Emergenza Covid-19 (l’art. 22-quater fa ora parte del decreto Cura Italia per scelta del successivo decreto Rilancio, che ha arricchito il Cura Italia di numerose nuove disposizioni).

Fra l’altro, l’art. 22-quater attribuisce all’Inps la predetta competenza “… per i periodi successivi alle prime nove settimane riconosciute dalle Regioni …”. Inoltre, lo stesso articolo prevede l’anticipo di parte delle integrazioni salariali in deroga.

Successivamente alle integrazioni apportate al Decreto Cura Italia ad opera del decreto Rilancio, è intervenuto un ulteriore decreto legge - il n. 52/2020 - che, a conferma del carattere “alluvionale” di questa legislazione di emergenza, è intervenuto ancora sul tema: su questo decreto v.

Sulla base dei predetti presupposti legislativi, il decreto interministeriale del 19.06.2020 (repertorio Decreti n. 9 del 20 giugno 2020), già registrato dai competenti organi di controllo, provvede, nell’art. 1, ad individuare le modalità di presentazione delle istanze per i trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per le settimane successive alle prime nove e con riferimento alla diverse situazioni che possono ricorrere:

a)datori di lavoro che hanno chiesto i trattamenti in deroga ai sensi dell’art. 22 decreto Cura Italia e hanno ottenuto autorizzazioni per periodi inferiori a nove settimane: presentano la domanda per completare le nove settimane alla Regione dove si trovano le unità produttive interessate. Qualora le unità produttive si collochino in cinque o più Regioni o Province autonome, presentano la domanda al Ministero del lavoro ai fini del completamento delle prime nove settimane;

b)datori di lavoro a cui sono stati già autorizzati nove settimane dalla Regione o dal Ministero del lavoro per le imprese pluri-localizzate: anche se non hanno effettivamente fruito delle settimane già autorizzate, presentano la domanda all’Inps fino al limite massimo di quattordici settimane;

c) eventuali domande da presentare per le ulteriori quattro settimane con riferimento al periodo primo settembre/trentuno ottobre: sono da rivolgere direttamente all’Inps.

Quanto ai tempi di presentazione delle domande, viene confermato che:

a) A decorrere dal 18 giugno, la domanda, che inglobi anche la richiesta di anticipo del trattamento di integrazione salariale a favore dei lavoratori, è da presentare all’Inps entro 15 giorni dall’inizio della riduzione o sospensione dell’orario di lavoro. Se il periodo di sospensione o riduzione precede il 18 giugno, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data. In questi casi, la domanda contiene i dati essenziali per il calcolo e l’erogazione delle integrazioni salariali ai lavoratori;

b) nei casi in cui il datore di lavoro non procede a stregua dei criteri di cui alla precedente lettera a), lo stesso, a pena di decadenza, presenta la domanda entro la fine del mese successivo a quello a cui ha avuto inizio la riduzione o la sospensione dell’orario di lavoro;

c) per i trattamenti riferiti a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio e 30 aprile 2020, l’istanza, a pena di decadenza, può essere presentata entro il termine del 15 luglio.

Particolari precisazioni il decreto dedica alla richiesta di trattamenti in deroga da parte dei datori di lavoro considerati dal dpcm 1° marzo 2020 nonché ai datori di lavoro con unità produttive nelle Regioni Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna o aventi dipendenti residenti o domiciliati nelle anzidette Regioni (casi trattati dall’art. 22, commi 8-bis/ 8-quinquies d.l. n. 18/2020).

Da parte dei datori di lavoro aventi unità produttive nelle Province di Trento e Bolzano, le domande vanno presentate per le prime 14 settimane alle stesse Province che procedono alle autorizzazioni tramite i rispettivi fondi di solidarietà bilaterali.

Nell’articolo 2 del decreto, vengono precisate le tempistiche di concessione ed erogazione dei trattamenti da parte dell’amministrazione cui è stata presentata l’istanza, prevedendo, nei casi di istanze presentate all’INPS per settimane successive alle prime nove, l’anticipo di pagamento del trattamento pari al 40% delle ore autorizzate.

Infine, l’articolo 3 del decreto reca disposizioni finanziarie e relative ai limiti di spesa e al monitoraggio.

Fonte: Min. Lavoro - Decreto 19.06.2020