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INPS – Mess. n. 1288 del 20.03.2020 : Cura Italia – Indennità autonomi Covid-19


indennità autonomi focus
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Con il mess. n. 1288 del 20.03.2020 , l’ INPS fornisce prime sintetiche indicazioni in merito a cinque diverse prestazioni indennitarie previste per il mese di marzo 2020, a favore di particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati, dal Decreto Cura Italia ( DL 17 marzo 2020, n. 18 ).

Prime indicazioni INPS sull'emrgenza COVID-19: 

⇒INPS – Mess. n. 1281 del 20.03.2020: Cura Italia - congedi, permessi 104 e baby-sitting – Prime indicazioni;

⇒INPS – Mess. n. 1286 del 20.03.2020: Cura Italia – NasPi e Dis-coll – Termini di presentazione delle domande;

⇒INPS – Mess. n. 1287 del 20.03.2020: Cura italia – cassa integrazione e assegno – prime indicazioni

L’ Istituto si riserva di fornire istruzioni operative e procedurali con una circolare di prossima emanazione. In attesa del parere favorevole del Ministero del Lavoro, necessario per la pubblicazione, l’ INPS precisa quanto segue:

INDENNITÀ COVID 19: 

Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale.

Ai sensi del decreto Cura Italia di seguito l’elenco delle singole indennità e delle categorie di lavoratori destinatari delle medesime:

Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi

A tale indennità possono accedere:

  • i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
  • i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria

A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni: 

  • Artigiani;
  • Commercianti;
  • Coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 (in circolare valuteremo l’opportunità di fare riferimento alle attività dei lavoratori impiegati in settori del turismo e stabilimenti balneari).

Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Indennità lavoratori agricoli

A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:

  • possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;
  • non siano titolari di pensione.

Indennità lavoratori dello spettacolo

A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:

  • almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
  • che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
  • detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

IMPORTANTE

Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

COME FARE DOMANDA

I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps.

Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.

Fonte: INPS - Mess. n. 1288 del 20.03.2020