Stampa

INPS – Circ. n. 72 del 29.04.2021 : DL Sostegni – ammortizzatori sociali Covid-19 – Nuove istruzioni per periodi a partire dal 29 marzo


Con circ. n. 72 del 29.04.2021, l’ INPS fornisce istruzioni in merito ai nuovi periodi di cassa integrazione e assegno ordinario dei fondi di solidarietà introdotti dal Decreto Legge 41/2021 ( cd. Decreto Sostegni ).

Facendo seguito al comunicato del 19 aprile, l’ Istituto conferma che la prima settimana di copertura ha inizio dal 29 marzo 2021. Per questo viene data la possibilità ai datori di lavoro che avessero già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “ COVID 19 – DL 41/21 “ per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021, di inoltrare una domanda integrativa con la medesima causale e per gli stessi lavoratori, relativamente al periodo 29 marzo 2021 – 31 marzo 2021. 

Le richieste inerenti i nuovi periodi di integrazioni salariali dovranno portare una delle cinque nuove causali istituite dall’ INPS e dovranno essere inoltrate all’ INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. 

In ordine ai termini decadenziali, l’ INPS precisa che non devono considerarsi in modo assoluto ma devono operare solo con riferimento al periodo oggetto della domande rispetto al quale la decadenza è intervenuta. Nel caso in cui l’istanza riguardi un arco temporale su più mensilità, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto e si procederà ad un accoglimento parziale per il periodo residuo. 

In caso di errori omissioni che abbiano impedito l’accoglimento delle istanze, i datori di lavoro, o i loro intermediari potranno trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore a pena di decadenza. 

Nell’ ipotesi di pagamento diretto da parte dell’ INPS, il datore di lavoro è tenuto all’invio di tutti i dati necessari per il pagamento entro il fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero 30 giorni dalla notifica PEC. 

La circolare fornisce, infine, indicazioni per le aziende che intendono sospendere la cassa integrazione straordinaria per passare alla cassa ordinaria emergenziale, oltre a ribadire alcuni espetti non secondari per chi intende usufruire della cassa integrazione in deroga ma che ormai fanno parte della disciplina delle integrazioni salariali emergenziali: non sarà necessaria la definizione di un nuovo accordo sindacale e per il flusso semplificato delle aziende pluri-localizzate le domande dovranno essere inviate esclusivamente in riferimento alle singole unità produttive.

Fonte: INPS - Circ. n. 72 del 29.04.2021