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DL n. 52/2020: 18 settimane di ammortizzatori sociali per l’emergenza sanitaria; proroga dei termini per l’emersione di rapporti di lavoro


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Il Governo, con il decreto n.52/2020, interviene ancora sugli ammortizzatori sociali legati alle conseguenze della emergenza sanitaria.

Tale decreto ha presente quanto previsto dal decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020) e dal decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020) attualmente all’esame dal Parlamento ai fini della conversione in legge e, in particolare, prevede:

a)le quattro settimane, già previste dal due precedenti decreti con riferimento al periodo 1°settembre/31 ottobre 2020, vengono rese usufruibili “… per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020”. Questa possibilità vale “… esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane …”, ferma rimanendo la durata massima complessiva di diciotto settimane;

b)le domande per i trattamenti il trattamento ordinario, l’assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo al 18 giugno se tale data è posteriore a quella di cui al precedente periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020;

c) indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro, che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente;

d) la presentazione della domanda, nella modalità corretta, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dal 17 giugno (data di entrata in vigore del decreto n. 52).

e) alle domande presentate ai sensi delle precedenti lettere non si applica la previsione dell'articolo 19, comma 2-bis, del decreto-Cura Italia, secondo la quale la domanda di integrazione salariale presentata in ritardo comporta che la prestazione è riconosciuta solamente per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione tardiva;

f) in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Decreto Rilancio: Le novità in materia di ammortizzatori sociali

INPS – Mess. n. 2183 del 26.05.2020 : Decreto Rilancio – Nuovi termini per CIGO e Assegno Ordinario

Le domande di emersione dei rapporti di lavoro e d rilascio di permesso di soggiorno temporaneo, previste dall’art. 103 del decreto Rilancio, possono essere presentate entro il 15 agosto 2020.

Decreto interministeriale 1° giugno 2020: Emersione del lavoro irregolare