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INPS – Mess. n. 1403 del 29.03.2018: FIS – chiarimenti su prestazioni e domanda con ticket.


Con il messaggio n.1403 del 29.03.2018, l'INPS fornisce alcuni chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti della disciplina del Fondo di integrazione salariale (F.I.S.). In particolare:

• Vengono fornite delle integrazioni alla circolare n. 176 del 9.09.2016 in merito alla durata massima dell’assegno ordinario e di solidarietà, precisando che, come previsto all’art. 8, comma 2, del D.I. 94343/2016, ai fini del calcolo della durata massima complessiva, la durata dell’assegno di solidarietà viene computata nella misura della metà entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile. Oltre tale limite la durata di tali trattamenti viene computata per intero.

• Ulteriori chiarimenti, rispetto alla disciplina illustrata con la circolare n. 170 del 15.11.2017, riguardano le modalità di presentazione delle domande con ticket. Ove necessario, la versione integrale del manuale utente è scaricabile dall’area download della procedura online di inoltro delle istanze al Fondo.

• Con la Legge di Bilancio 2018 è stato innalzato il “tetto aziendale” cioè il limite massimo in base al quale ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni garantite dal Fondo (art. 29, c. 4, del D.Lgs. n. 148/2015 modificato dall’art. 1, c. 159, della L. 27.12.2017, n. 205 ). Pertanto, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dall’anno 2018, ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni garantite dal F.I.S. in misura non superiore a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.

 

Fonte: INPS