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Cassazione: l’assegno di natalità spetta anche ai lavoratori extracomunitari


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Con l’ordinanza n. 4364 del 13.02.2023, la Cassazione afferma che l’assegno di natalità spetta al cittadino di un Paese terzo ammesso in Italia a fini lavorativi o a fini diversi al quale è però consentito lavorare, sebbene lo stesso sia privo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Il fatto affrontato

Il cittadino extracomunitario, titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro e residente in Italia, ricorre giudizialmente avverso il diniego dell’INPS al riconoscimento dell’assegno di natalità previsto dall’art. 1, comma 125, L. 190/2014 in difetto del requisito della titolarità di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo l’assegno richiesto rientrante nelle prestazioni di sicurezza sociale che devono essere garantite a tutti i cittadini dei Paesi terzi ammessi in uno Stato europeo ai fini lavorativi.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che l’assegno di natalità rientra tra le prestazioni familiari che devono essere riconosciute, a parità di condizioni con i cittadini italiani, anche ai cittadini di Paesi terzi residenti in Italia.

Secondo i Giudici di legittimità, diversamente ragionando si finirebbe per integrare una condotta discriminatoria e irragionevole, così come già affermato dalla Corte Costituzionale.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dall’INPS, confermando il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuto l’assegno di natalità.

A cura di Fieldfisher