Gazzetta Ufficiale

Stampa

Legge 16 settembre 2021 n. 126 : Decreto green pass in Gazzetta


È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale , la Legge 16 settembre 2021, n. 126, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante: « Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attivita’ sociali ed economiche ». [TESTO COORDINATO]. 

In attesa della pubblicazione del decreto che integrerà la disciplina con regole per il settore privato, la Legge 16 settembre 2021 n. 126 prevede :  

• In considerazione del protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021;

• A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in smartworking, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;

• Anche in zona bianca l’accesso a specifici servizi e attività sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass ( la disposizione riguarda : servizi di ristorazione per il consumo al chiuso ad eccezione dei servizi di ristorazione degli alberghi ; spettacoli eventi e competizioni sportive ; musei e luoghi della cultura ; sale da gioco ; centri termali ; concorsi pubblici; sagre e fiere ) ;

• Nel caso di sagre e fiere all’aperto, ricade sugli organizzatori l’obbligo di informare il pubblico, con apposita segnaletica, per ricordare l’obbligo del possesso del green pass. L’ adempimento dell'obbligo informativo esime gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. In tal caso le sanzioni sono applicabili al solo soggetto privo di certificazione;

• In ordine alla durata, il nuovo decreto prevede una nuova “categoria” tra quelle che possono avere il certificato verde. Oltre ai vaccinati, ai guariti dal Covid e a chi ha fatto un tampone ci saranno anche i guariti dal Covid già vaccinati e cioè «dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o - si legge nell’articolo 5 del dl - al termine del prescritto ciclo». Per chiunque dunque si contagi - 14 giorni dopo la somministrazione della prima dose o dopo la doppia iniezione - è rilasciata la certificazione verde che avrà «una validità di dodici mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione». 

Completano il quadro nuove regole per il processo amministrativo.

Fonte: Gazzetta Ufficiale