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DL 27 gennaio 2022 n. 4 : Decreto sostegni-ter in Gazzetta Ufficiale


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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 il DL 27 gennaio 2022 n. 4 ( cd. Decreto Sostegni-ter ) recante “ Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico “

Il provvedimento interviene con una serie di misure a sostegno dell’economia e delle imprese maggiormente colpite dalle restrizioni. Non mancano all’art. 22 e 27 ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali con novelle al D.Lgs. n. 148/2015 e interventi per le imprese di rilevante interesse strategico. Si segnalano pertanto le seguenti novità : 

Art. 1, c. 1 – Fondo per il sostegno delle attività chiuse : Con 20 milioni di euro per l'anno 2022, viene rifinanziato il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate con l' art. 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021. Trattasi in particolare di sale da ballo, discoteche e locali assimilati chiusi per decreto fino a fine gennaio; 

Art. 1, c. 2 - Sospensione dei versamenti per attività economiche chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021 : Viene disposta la sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di gennaio 2022 relativi alle ritenute alla fonte, alle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali e agli adempimenti IVA. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2022; 

Art. 2 - Contributi a fondo perduto per il rilancio delle attività economiche del commercio al dettaglio : Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico il Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2022. Il Fondo è finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese individuate con codici ATECO2007 che abbiano un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e con una riduzione di fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. 

Art. 3 – Incremento del Fondo per attività particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica : Il fondo istituito dal DL Sostegni ( art. 26 del DL 41/2021, convertito il Legge 69/2021 ) viene rifinanziato con 20 milioni di euro per il 2022 destinati ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

Art. 3, c. 3 – Credito d’imposta per rimanenze di magazzino : Per le imprese commerciali viene esteso limitatamente al periodo di imposta corrente al 31.12.2021 il credito d'imposta rimanenze di magazzino, di cui all’art. 48-bis D.L. n. 34/2020. La misura riguarda le imprese del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria identificate dai codici ATECO 2007 47.51, 47.71, 47.72 ;

Art. 4, c.1 e 2 – Fondo Unico nazionale Turismo e esonero contributivo per nuove assunzioni : Viene incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022 il Fondo Unico Nazionale del Turismo ( art. 1, comma 366 della Legge di Bilancio 2022 ). Per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022, viene riconosciuto l’esonero contributivo ,di cui all’art. 7 del DL 104/2020, limitatamente al periodo dei contratti stipulati, sino a un massimo di 3 mesi. In caso di conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero è previsto per un periodo massimo di 6 mesi dalla conversione; 

Art. 5 – Credito d’imposta settore turistico : Viene esteso ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 il credito d’imposta previsto dall’art. 28 del DL n. 34/2020 in favore delle imprese del settore turistico in relazione ai canoni di locazione versati; 

Art. 7 – Ammortizzatori sociali " gratuiti " : Viene stabilito l'esonero dal pagamento della contribuzione addizionale in materia di trattamenti di integrazione salariale in favore dei datori di lavoro dei settori del turismo, ristorazione, parchi divertimenti, stabilimenti termali, attività ricreative, trasporti, musei, sale cinematografiche, feste e cerimonie (individuati con i codici ATECO nell'Allegato I al Decreto), che - dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022 - sospendono o riducono l'attività lavorativa. Questi soggetti pur non avendo più diritto alla Cassa COVID potranno continuare a non pagare il contributo addizionale.

Art. 9 – c. 1 Credito d’imposta sulle sponsorizzazioni sportive : Il credito d’imposta originariamente previsto dall’art. 81 del DL 104/2020 viene esteso agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022; 

Art. 9 c. 2 Contributi per spese sanitarie sostenute da società sportive : Vengono stanziati 20 milioni per l’anno 2022 per il finanziamento di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19;

Art. 10 – Bonus investimenti beni materiali 4.0 : Vengono introdotte modifiche alla disciplina del bonus investimenti beni materiali 4.0. La disposizione in vigore dal 2023 prevede che per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR per obiettivi di transizione ecologica, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro;

Art. 23 – Ammortizzatori sociali modifiche al DL 148/2015 : L’art 23 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4 apporta alcuni ritocchi alla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in vigore da quest'anno. In particolare :

  • Esonero contributo addizionale imprese elettrodomestici - Con la soppressione dell’ultimo periodo del comma 1-bis dell’art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015 viene abrogata la disposizione che prevedeva la cessazione dal 1° gennaio 2022 dell’esonero del contributo addizionale dovuta per la domanda di integrazione salariale delle imprese che fabbricano elettrodomestici, con organico superiore a 4.000 lavoratori e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un’area di crisi industriale complessa, le quali, al fine di mantenere la produzione e i livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022;
  • Pagamento diretto da parte dell’ INPS – Modifiche vengono apportate anche all’art. 7, comma 5-bis a seguito delle quali in caso di pagamento diretto da parte dell’ INPS delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto a pena di decadenza, ad inviare tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato ( e non più “ inizia “ ) il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione ( e non più dall’ “ adozione “ ) del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi tali termini il pagamento delle prestazioni resta a carico del datore di lavoro;
  • Svolgimento di attività lavorativa e integrazioni salariali : In merito alla compatibilità tra attività lavorativa svolta durante la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, viene modificato l’art. 8, comma 2 del DLgs 148/2015 stabilendo che l’attività di lavoro subordinato o autonomo determina la perdita del diritto alle integrazioni salariali in caso di attività “ pari “ o superiore a sei mesi. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi, resta ferma la previsione che prevede la sospensione del trattamento per la durata del rapporto;
  • CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale :  Viene abrogato l’ art. 22-ter, comma 5 e con esso la previsione secondo cui nel 2022 il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione o crisi aziendale sarebbe stato concesso esclusivamente per la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria con la causale contratto di solidarietà;
  • Assegno dei Fondi di solidarietà : Con la novella all’art. 29, comma 3-bis per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 202, l’assegno di integrazione salariale è riconosciuto per le causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente per : a) una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti; b) una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti. Modifiche vengono apportate anche all’art. 30 comma 1-bis nella parte in cui viene fornita indicazione dell’importo del assegno di integrazione salariale che dovrà essere “ almeno “ pari a quello definito per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale.