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DL 20 luglio 2021 n. 103 : Integrazione salariale COVID per imprese di rilevante interesse strategico nazionale


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È stato pubblicato nella G.U. n. 172 del 20 luglio 2021 il DL 103 del 20 luglio 2021, in vigore dal 21 luglio, recante, tra le altre, disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.

In particolare, l’articolo 3 disciplina il trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale (imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1, D.L. 207/2012), le quali, in via eccezionale, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20, D.L. 18/2020, per una durata massima di ulteriori 13 settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2021. 

Va ricordato anche che per queste aziende  valgono le limitazioni per i licenziamenti ricoducibili alla normativa emergenziale. Dunque i datori di lavoro che presenteranno domanda per tale integrazione salariale non potranno avviare le procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, L. 223/1991, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021, né avranno facoltà, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di recedere dal contratto per gmo ai sensi dell’articolo 3, L. 604/1966, e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7, L. 604/1966, a meno che i licenziamenti non siano determinati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività d’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società, senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112, cod. civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento Naspi. 

Sono, inoltre, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione; qualora l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Il DL 20 luglio 2021, n. 103 ha apportato modifiche all’articolo 43-bis, D.L. 109/2018, avente ad oggetto l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del Tfr e del ticket licenziamento per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che ora varrà anche per il 2022, qualora le stesse abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019, 2020 e, ora, anche 2021. 

Fonte : Gazzetta Ufficiale