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Decreto Ucraina : ulteriori periodi di cassa integrazione e agevolazioni contributive per le imprese


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Il Decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 su “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dello 21 marzo e, quindi, entrato in vigore il successivo 22 marzo, contiene anche delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di agevolazioni contributive. 

Tra le disposizione di interesse per le imprese ed i lavoratori : 

  • articolo 2 – Bonus carburante ai dipendenti
  • articolo 8 – Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI
  • articolo 9 – Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale
  • articolo 10 – Imprese energivore di interesse strategico
  • articolo 11 – Disposizioni in materia di integrazione salariale
  • articolo 12 – Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi

Bonus Benzina ( art. 2 ) - L’art. 2 introduce un nuovo fringe benefit, a valere per il solo anno 2022, al quale si applicano le regole del comma 3 dell’art. 51 del D.P.R. n. 917/86 (TUIR). Per detto anno, il valore dei buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente nel limite di euro 200 per lavoratore. Tale valore non deve essere considerato al fine del raggiungimento del limite di esenzione di 258,23 annuo per i beni e servizi prestati ai sensi dell'art. 51, comma 3, TUIR. Pertanto il plafond massimo per l'anno 2022 per l'acquisto di carbuanti può essere innalzato a 458,23.

Integrazioni salariali (art. 11) - Nell’anno 2022, per fronteggiare situazioni di particolari difficoltà economica: 

- è riconosciuto un periodo massimo di ventisei settimane di integrazioni salariali ordinarie a datori di lavoro che, secondo le regole generali, hanno raggiunto i limiti massimi di fruibilità delle stesse. Il predetto periodo è fruibile fino al 31 dicembre 2002 e sarà autorizzato nel limite di spesa di 150 milioni di euro; 

-a favore dei datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti - i quali dispongono di codici Ateco evidenziati nell’ Allegato I  al decreto legge e, inoltre, rientrano nel campo di applicazione di un Fondo di solidarietà bilaterale, oppure nel Fondo di integrazione salariale (FIS) o nel Fondo territoriale delle Province di Trento e Bolzano - è riconosciuto un ulteriore periodo di integrazione salariale per un massimo otto settimane ove gli stessi abbiano esaurito la possibilità di avvalersi dell’assegno di integrazione salariale a causa del raggiungimento dei limiti di durata massima. Il predetto aggiuntivo è fruibile fino al 31 dicembre 2002 e sarà autorizzato nel limite di spesa di 77, 5 milioni di euro [ l'integrazione salariale è riferita a Turismo ; Ristorazione ; Attività ricreative ; Musei ; Cinema ; Trasporto marittimo ; Parchi divertimenti e tematici ] . 

Ai fini di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i datori di lavoro dotati dei codici Ateco indicati nell' Allegato A al decreto legge sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale per riduzioni o sospensioni dell’attività lavorativa dal 22 marzo 2022 fino al 31 maggio 2022 [ l'integrazione salariale è riferita a Siderurgia ; Legno ; Ceramica ; Automotive ; Agroindustria ]

Agevolazioni contributive (art. 12) - L’esonero contributivo del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi nel limite di 6.000 euro annui, è esteso all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da imprese partecipanti a tavoli di crisi ovvero di lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte di tali imprese. 

Il predetto esonero non è cumulabile con la diversa agevolazione prevista dall’art. 2, comma 10-bis, l. n. 92/2012 a favore dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori destinatari della NASPI ed è riconosciuto nel limite di 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 4,2 milioni di euro per l'anno 2025.  

Fonte : Gazzetta Ufficiale