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INPS - Mess. n. 4616 del 22.12.2022 : Fringe benefit a 3.000 € - DL Aiuti bis e quater - Aspetti previdenziali


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Quest’anno, le operazioni di conguaglio assumono rilevanza per effetto delle diverse novità che hanno interessato i lavoratori dipendenti, dall'introduzione dell’assegno unico e la conseguente revisione delle detrazioni per figli a carico, ma anche, e soprattutto, per l’innalzamento della quota di esenzione dei fringe benefits a 3.000 euro e la loro estensione anche alle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette domestiche.

DL Aiuti quater : Fringe Benefit, soglia a 3.000 €. Istruzioni e chiarimenti

Potrebbe ben darsi, quindi, che i datori di lavoro abbiano operato le ritenute quando ancora la soglia di esenzione era fissata a 258,23 euro, oppure in vigenza del successivo aumento a 600 euro, sicchè se le ritenute effettuate dal datore di lavoro sono state maggiori rispetto all’Irpef effettivamente dovuta, si genererà un credito per il lavoratore da restituire. Se invece è l’Irpef dovuta dal lavoratore ad essere maggiore delle ritenute effettuate, la differenza sarà trattenuta.

FRINGE BENEFIT CON REGOLAZIONE D'UFFICIO : 

In deroga alla disciplina ordinaria, per il conguaglio dei fringe benefit in busta paga sarà possibile evitare di intervenire retroattivamente sui flussi Uniemens. Sarà infatti l'Istituto ad effettuare il ricalcolo della denuncia mensile e l'invio dei flussi di regolarizzazione al posto del datore di lavoro, conoscendo le somme corrisposte mensilmente al lavoratore a titolo di fringe benefit .

Le indicazioni sono fornite dall' INPS con il  mess. n. 4616 del 22.12.2022. Il messaggio illustra la disciplina derogatoria introdotta con il Decreto bis e quater in materia di fringe benefit.

Per avvalersi di questa procedura di recupero d'ufficio bisognerà utilizzare il  cassetto bidirezionale con oggetto "fringe benefit fino a euro 3000" e allegare una dichiarazione di responsabilità del datore che attesti che l'esposizione nella relativa denuncia retributiva/contributiva corrisponda a quanto effettivamente erogato. Tale dichiarazione comporterà l'automatica generazione di un ticket corrispondente al protocollo attestante l'avvenuto invio della comunicazione bidirezionale, il quale dovrà essere esposto nel flusso Uniemens. 

Una volta ricostruita la denuncia mensile, l' INPS procederà alla generazione automatizzata di flussi regolarizzativi di modifica dell'imponibile dei lavoratori. Eventuali crediti derivanti dalle regolarizzazioni potranno essere poi fruiti con le modalità illustrate dal mess. n. 5159 del 22.12.2022 

I DL Aiuti bis e quater hanno progressivamente innalzato la soglia di esenzione fiscale del valore dei beni e dei servizi ceduti dal datore dei lavoro che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Tale soglia è stata innalzata a 3.000 euro per il solo anno 2022.

Sino al 31 dicembre rientrano tra i fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti " per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato , dell'energia elettrica e del gas naturale, intendendosi come tali le utenze riguardanti immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

Sulla scorta di quanto precisato dall' Agenzia delle Entrate con la circ. n. 35/E del 4.11.2022 , l' INPS ricorda che il datore di lavoro dovrà acquisire e conservare idonea documentazione che attesti che le somme anticipate o rimborsate siano state impiegate per lo scopo prefissato e l’inclusione delle stesse nel limite previsto. 

La circolare ricorda inoltre che, nel caso in cui in sede di conguaglio il valore e le somme relative ai fringe benefit e/o al bonus carburante risultino superiori ai limiti rispettivamente previsti per il periodo d’imposta 2022, il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente. 

Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits e/o del bonus carburante dal medesimo erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro). 

Fonte: INPS - Mess. n. 4616 del 22.12.2022