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Fringe Benefit, soglia a 3.000 €. Quanto convengono a datore di lavoro ?


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Il DL 18 novembre 2022 n. 176 ( cd. DL Aiuti quater ), pubblicato in Gazzetta il 18 novembre scorso, ha previsto, per il solo anno 2022, un ulteriore aumento della soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit, ossia quella parte di retribuzione non in denaro complementare alla retribuzione principale, consistente in beni aziendali ( quali auto, telefono cellulare, computer ecc. ecc. ) o servizi ( corsi di istruzione ecc. ecc.), concessa dal datore di lavoro al dipendente in modo discrezionale, a prescindere dal fatto che essi avvengano nell'ambito dell'attività lavorativa. 

Tali beni e servizi, che si aggiungono alla retribuzione principale erogata in denaro, assumono rilevanza ai fini fiscali solo al superamento di un limite determinato dal Testo Unico delle Imposte dei Redditi nella misura di 258,23 euro, soglia progressivamente elevata negli anni 2020 e 2021 a 516,46 euro. 

Dal DL Aiuti bis al DL Aiuti Quater - Con gli ultimi interventi normativi, il limite è stato ulteriormente innalzato. Per contrastare gli effetti negativi legati al caro bollette, il Legislatore ha dapprima innalzato la soglia del valore dei fringe benefit non tassabile in capo ai lavoratori dipendenti a 600 euro rispetto ai 258,23 euro, ordinariamente previsti dal Tuir all’ articolo 51, comma 3 (art. 12 del DL 9 agosto 2022 n. 115, convertito dalla legge 21 settembre 2022 n. 142 ). Lo stesso DL Aiuti bis ha poi ampliato il campo di applicazione dell’agevolazione, ricomprendendo tra i fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. L’ art. 3, comma 10 del DL 18 novembre 2022 n. 176 ( cd. DL Aiuti quater ) ha previsto da ultimo un ulteriore innalzamento della soglia a 3.000 euro. 

L’ importo non costituisce franchigia - In relazione al primo aumento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 600 euro, l’ Agenzia delle Entrate ( circ. n. 35 del 4.11.2022, par. 2.2 ) ha precisato che la stessa non costituisce una franchigia pertanto “nell’ ipotesi in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di euro 600”. Tali conclusioni sono confermate anche per il successivo innalzamento a 3.000 euro disposto dal DL Aiuti quater, in occasione del quale il Legislatore, onde fugare dubbi, ha ritenuto opportuno apportare una espressa precisazione normativa ( art. 3, comma 10, DL 18 novembre 2022 n. 176 ). 

Buoni carburante e fringe benefit – Per l’anno 2022 è confermato anche l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai propri dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51, comma 3, TUIR stabilito nella misura di 200 euro per ciascun lavoratore ( sono compresi anche i “buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici” circ. n. 27 del 14.07.2022 parag. 2 ). 

In proposito, è stato chiarito che i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina più un valore di 600 euro (adesso 3.000 euro) per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. 

Inoltre, atteso che il bonus carburante ai fini della tassazione è ricondotto nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, si osserva che se il valore in questione è superiore a euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria (circ. n. 35 del 4.11.2022, par. 3.). 

Tenuto conto dell’aumento della soglia da 258,23 a 3.000 euro, il valore totale dei benefit cui può fruire il lavoratore in esenzione è pari a 3.200 euro, di cui 200 euro per uno o più buoni benzina e 3.000 euro per l’insieme degli altri beni e servizi, compresi eventuali ulteriori buoni benzina e le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. 

A quanto ammonta l’effettivo risparmio – Laddove il datore di lavoro decida di erogare i bonus può tornare utile ragionare in termini di convenienza economica per valutare la reale portata delle novità introdotte dal Decreto Aiuti- quater in azienda. 

In uno scenario realistico difficilmente l’impresa potrà erogare l’importo completo previsto dalla Legge. Si presume allora che vengano erogati fringe benefit per un importo complessivo di 750 euro ripartiti in 550 euro in buoni acquisto commerciali e/o utenze domestiche, oltre a 200 euro in buoni benzina. 

L’intero importo non concorre alla formazione del reddito imponibile in quanto i buoni acquisto commerciali e utenze domestiche non raggiungono la soglia dei 3.000€. Stesso discorso per il bonus carburante che raggiunge ma non supera la soglia dei 200 €. Con aliquota contributiva presunta pari al 35% ( redditi da 28.000 a 50.000 € ), il risparmio per il lavoratore si aggira approssimativamente intorno ai 262,50 € senza tener conto delle addizionali regionali. Per l’impresa il risparmio fiscale è pari al 24% del costo totale deducibile ai fini IRES. 

Nel caso specifico l’ impresa potrebbe riconoscere ulteriori benefit per un importo complessivo di 2.450 euro ( 3.000 – 550 ) senza che questi assumano rilevanza reddituale per il dipendente. 

Se invece l’azienda decide di erogare fringe benefit per un valore complessivo di 3200 euro e buoni benzina per un valore di 300 euro, i benefit attribuiti concorrono alla formazione del reddito dei dipendenti in quanto entrambe le soglie sono state superate. In questo caso l’imposta gravante sui benefit ammonta a 1.225 euro. 

Tempi stretti per i datori di lavoro – L’ intervento, sicuramente apprezzabile, si scontra con tempistiche ristrette, le aziende hanno infatti tempo sino al 12 gennaio 2023 per operare le necessarie valutazioni contabili e pianificare piani di intervento concreti. La misura pertanto rischia di diventare appannaggio delle sole grandi aziende che notoriamente sono in grado di modificare il loro budget in tempi brevi. 

Vista la bontà dell’intervento sarebbe allora auspicabile , in occasione dell’approvazione della Legge di Bilancio , rendere strutturale l’intervento in vista anche di un possibile ripensamento del comma 3, art. 51 TUIR e della funzione sociale del Welfare.