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Entrate – Risposta n. 296/2021 : Residente italiano con telelavoro Uk - per il fisco conta il luogo dell’attività


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Con la risposta n. 296/2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sul corretto trattamento tributario degli emolumenti che la società istante, fiscalmente residente in Italia, è tenuta a erogare al proprio dipendente per le prestazioni svolte in telelavoro, a decorrere dal 2017, presso la propria abitazione nel Regno Unito, dove ha la residenza fiscale. 

Dopo aver riepilogato le disposizioni tributarie nazionali e convenzionali che regolano la territorialità dei redditi di lavoro dipendente, l’Agenzia coerentemente a quanto previsto nel Commentario dell’art. 15 par. 1 del Modello OCSE ribadisce la previsione secondo la quale la prestazione è da considerarsi svolta nel luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato. 

L’Agenzia sottolinea, quindi, che il reddito del dipendente non può essere assoggettato a imposizione nell'altro Stato contraente, per il solo fatto che i risultati della prestazione lavorativa sono utilizzati in detto Stato. Pertanto, nonostante i risultati della prestazione lavorativa siano utilizzati in Italia, la tassazione del reddito, nel caso in esame, dovrà avvenire solo nel Regno Unito, luogo in cui è fisicamente presente il dipendente.

La retribuzione, in sostanza, non è fiscalmente rilevante in Italia e la società istante, in qualità di sostituto d'imposta, potrà applicare direttamente, sotto la propria responsabilità, il regime di esenzione previsto dalla Convenzione Italia-Regno Unito, se il lavoratore documenta il possesso dei requisiti per beneficiare di tale regime.

Fonte: Entrate - Risposta n. 296/2021