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Entrate - Circ. n. 27 del 14.07.2022 : Bonus carburante 2022 - Istruzioni


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Con la circ. n. 27/E del 14.07.2022 , l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 2 del Dl “Ucraina-bis” (decreto legge n. 21/2022), con il quale è stata prevista, per il periodo d’imposta 2022, la possibilità, per i datori di lavoro privati, di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale (articolo 51, comma 3, del Tuir), per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore, al fine di contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti. 

Nello specifico, la circolare chiarisce che l’agevolazione riguarda i datori di lavoro che operano nel “settore privato”, così come individuato, per esclusione, nella circolare n. 28/2016. Restano escluse, pertanto, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001. Nell’ambito del settore privato vanno ricompresi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti, anche: 

  • gli enti pubblici economici ;
  • i soggetti che non svolgono un’attività commerciale ;
  • i lavoratori autonomi. 

Quanto ai beneficiari dell’agevolazione in argomento, la circolare precisa che il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti, da intendersi sulla base della tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente. 

Secondo il documento di prassi, i buoni benzina:

  • possono essere corrisposti fin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, senza necessità di preventivi accordi contrattuali ;
  • possono essere corrisposti anche ad personam ;
  • sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa (articolo 95 del Tuir) ;
  • possono essere concessi per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, Gpl e metano) e, in via estensiva, anche per la ricarica dei veicoli elettrici ;
  • costituiscono un’ulteriore agevolazione, pertanto, non osta alla loro corresponsione la circostanza che il lavoratore dipendente già usufruisca di altri beni e servizi (ex articolo 51, comma 3 del Tuir).

In particolare, la circolare spiega che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro, a favore di ciascun lavoratore dipendente, possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina). 

Inoltre, chiarisce che: 

  • l’agevolazione in esame deve essere contabilizzata in maniera autonoma e separata rispetto agli altri benefit (ex articolo 51 del Tuir) ;
  • trova applicazione il principio di cassa allargato, vale a dire che l’agevolazione riguarda i buoni carburante concessi ai dipendenti nel corso del 2022 e nei primi 12 giorni del 2023, indipendentemente dal loro utilizzo in periodi successivi ;
  • il benefit, inteso come voucher, si considera percepito dal dipendente, e assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui lo stesso entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

Da ultimo, il documento di prassi fornisce un importante chiarimento, in quanto afferma che è possibile sostituire il premio di risultato di cui all’articolo 1, commi da 182 a 190, della Stabilità 2016 (legge n. 208/2015), anche con i buoni benzina in esame, nel rispetto della normativa ivi prevista. 

Fonte: Agenzia delle Entrate