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Agenzia delle Entrate – Risposta n. 521/2019 : Reddito di lavoro - soggetto non residente - computo dei giorni lavorativi


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Con la risposta n. 521/2019 , l’ Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti riguardo i criteri di determinazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante in Italia, prodotto da un soggetto non residente.

I QUESITI:

La fattispecie esaminata nella risposta n. 521/2019 fa riferimento ad una società tedesca con stabile organizzazione in Italia. Questa chiede chiarimenti in merito ai criteri di determinazione del reddito di lavoro di un proprio dipendente che svolge attività in vari paesi tra cui la Germania, dove è residente ai fini fiscali.

In particolare la società istante chiede se, ai fini del computo dei giorni rilevanti per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia, debbano essere considerati italiani i soli giorni di attività lavorativa effettivamente prestata sul totale dei giorni lavorativi, oppure si debba fare riferimento alle giornate di presenza fisica da individuare in un anno solare, con particolare riferimento al peso dei giorni festivi, dei permessi e delle ferie.

In secondo luogo, viene chiesto come debbano essere valutati i giorni ove presenza fisica ed attività lavorativa non coincidono, ovvero laddove si riscontrano giornate lavorative svolte all'estero, con rientro in Italia e viceversa.

IL PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE:

Il criterio di collegamento ai fini dell’attrazione dei redditi di lavoro dipendete nella potestà impositiva di uno Stato è costituito dal luogo in cui è svolta la prestazione lavorativa ( art. 23, comma 1, lett. c del TUIR ).

Sulla stessa linea si muove l’art. 15, parag. 1, della Convenzione contro le Doppie Imposizioni Fiscali tra Italia e Germania, che riconosce la potestà impositiva sui redditi di lavoro dipendente prodotti da un soggetto non residente, allo Stato contraente in cui la prestazione lavorativa è stata realizzata.

Ai fini della determinazione della base imponibile fiscalmente rilevante in Italia, l’ Agenzia chiarisce che occorre fare riferimento al " rapporto tra il numero di giorni durante i quali la prestazione lavorativa è svolta nel nostro Paese e il periodo totale, espresso anche in giorni, che da diritto alla retribuzione. Per una corretta applicazione del criterio, il numero di giorni indicati al numeratore e al denominatore del rapporto deve essere individuato con criteri omogenei ".

In merito al secondo quesito, inerente le frazioni giornaliere in cui la presenza del lavoratore è richiesta sia in Italia sia all’estero, la risposta n. 521/2019 precisa che tali giornate devono essere conteggiate quali giorni rilevanti ai fini della determinazione del reddito imponibile in Italia.

Vengono riepilogate, infine, una serie di indicazioni utili alla compilazione della Certificazione Unica nella fattispecie esaminata.

Fonte: Agenzia delle Entrate – Risposta n. 521/2019