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INL – Nota n. 8376 del 25.09.2017: Chiarimento a seguito della sentenza della Cassazione, Sez. Pen. n. 39882/2017 – rilevanza penale dell’illecito di omesso versamento delle ritenute previdenziali – parametro annuo.


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L’INL con Nota n. 8376 del 25.09.2017 chiarisce che, a seguito della sentenza della Cassazione n. 39882/2017 e superando le indicazioni sul punto fornite con nota del Ministero del Lavoro del 03.05.2016 prot. n. 9099, il personale ispettivo dovrà verificare l’eventuale omissione del versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983 secondo il criterio della ‘competenza contributiva’, cioè facendo riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo dovuto relativo al mese di gennaio (16 febbraio) sino alla scadenza dell’ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell’anno successivo).

La Corte suprema sul punto ha infatti chiarito che ‘la consumazione del reato appare coincidere, secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell’importo di euro 10.000 ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione, o con l’ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno, ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo’.

Fonte: INL