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Consiglio di Stato: legittima l’esclusione dalla gara dell’impresa con DURC negativo per incongruenze marginali


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Con la sentenza n. 2313 del 09.04.2019, il Consiglio di Stato afferma che può essere legittimamente esclusa da una gara di appalto pubblico l’impresa che ha ottenuto il DURC negativo, seppur soltanto per alcune incongruenze del tutto marginali.

Il fatto affrontato

La società impugna giudizialmente la determinazione con cui la Regione la esclude dalla procedura di gara - finalizzata all'acquisizione del servizio annuale di call center c.d. “ReCup” occorrente alle Aziende Sanitarie regionali - stante la ricezione da parte dell’impresa del DURC non regolare per un’incompleta presentazione delle denunce obbligatorie mensili che aveva generato un’omissione contributiva di poco superiore ai 3.000,00 €.
A fronte del rigetto della domanda da parte del TAR, la società ricorre al Consiglio di Stato, al fine di chiedere se - una volta appurato il corretto adempimento, da parte dell’impresa, del pagamento contributivo relativo a tutte le proprie risorse - una mera incongruenza nei flussi informativi, inerenti ad un solo dipendente, possa comportare l’esclusione dalla procedura di gara.

La sentenza

Il Consiglio di Stato, confermando la statuizione del TAR, afferma che la ragione ostativa al rilascio di DURC regolari può consistere anche nel solo mancato adempimento degli obblighi di presentazione delle denunce periodiche da parte della società.
Tale inadempimento, infatti, di per sé, integra una violazione contributiva grave, a prescindere dal fatto che, in conseguenza della mancata presentazione delle denunce, sia stato omesso il versamento di contributi per importi inferiori alla soglia di cui all’art. 3, comma 3, del D.M. 30 gennaio 2015.

Secondo i Giudici, l’omessa o incompleta presentazione delle denunce obbligatorie impedisce il rilascio del DURC regolare prima della sanatoria, che pur essendo sempre possibile, non rileva, però, nei rapporti tra l’impresa e la stazione appaltante in riferimento alla gara in corso.

Per la sentenza, nel caso di specie, l’irregolarità nei dati trasmessi dalla società, nonostante ben due inviti alla regolarizzazione inviati dall’INPS, ha generato una situazione di irregolarità contributiva non solo formale o formalisticamente intesa, ma anche sostanziale, non mettendo l’ente previdenziale in grado di accertare in modo chiaro e completo la complessa posizione contributiva della stessa.

Su tali presupposti, il Consiglio di Stato respinge il ricorso proposto dalla società, stante la legittimità del DURC negativo e della, conseguente, determinazione regionale impugnata di esclusione dell’impresa dal bando di gara.

A cura di Fieldfisher