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Cassazione: periodo tra licenziamento e reintegra e sanzioni per omissione contributiva solo in caso di licenziamenti nulli o inefficaci


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Con la sentenza n. 2970 del 07.02.2018, la Cassazione afferma che le sanzioni civili per omissione in ordine ai contributi inerenti al periodo compreso tra il licenziamento di un dipendente e la reintegra del medesimo, sono dovuti soltanto nel caso in cui il licenziamento stesso sia giudizialmente dichiarato nullo o inefficace e non anche se venga annullato per mancanza di giusta causa o giustificato motivo.

Il fatto affrontato

La Società propone opposizione avverso una cartella esattoriale con cui l’INPS aveva intimato il pagamento di € 16.199,17, per interessi di mora e somme aggiuntive, dovuti al ritardato versamento dei contributi di una dipendente nel periodo compreso tra il licenziamento della stessa, dichiarato poi illegittimo, e la sua reintegrazione.

La sentenza

La Cassazione – ribaltando quanto statuito dalla Corte di Appello – ha ribadito il principio secondo cui le sanzioni civili per omissione dei contributi previdenziali, nel periodo intercorrente tra il licenziamento di un dipendente e la reintegra dello stesso, non sono dovute sic et simpliciter in conseguenza della declaratoria giudiziale di illegittimità del provvedimento datoriale espulsivo.

I Giudici di legittimità hanno, infatti, censurato la pronuncia di merito nella parte in cui la stessa ha ritenuto che l’efficacia retroattiva della sentenza costitutiva di annullamento del licenziamento giudicato illegittimo determinasse la non interruzione anche del rapporto previdenziale.

La Suprema Corte, richiamando una sua precedente pronuncia (SS.UU. 19665/2014), ha affermato la necessità di distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullità o inefficacia del licenziamento e l’annullabilità dello stesso per mancanza di giusta causa o giustificato motivo (secondo quanto previsto dall’art. 18, l. 300/1970, anche nella versione ante riforma Fornero).

Nel primo caso, oggetto di una sentenza dichiarativa, il datore, oltre che ricostruire la posizione contributiva “ora per allora” deve anche pagare le sanzioni civili per omissione. Nel secondo caso, oggetto di una sentenza costitutiva, invece, la parte datoriale non è soggetta a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della “mora debendi” nelle obbligazioni pecuniarie.

Soltanto in presenza di un licenziamento inefficacie o nullo si può, pertanto, soggiacere a delle sanzioni, dovute comunque non ad evasione, consistente nell’intenzione specifica di non versare i contributi, ma ad omissione, mera conseguenza della ritenuta (da parte del datore) legittimità del licenziamento.

Nel caso di specie, visto il pagamento dei contributi da parte dell’azienda a seguito della pronuncia di annullamento del licenziamento irrogato alla propria dipendente, la Cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla Società, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

A cura di Fieldfisher