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Cassazione: omesso versamento delle ritenute previdenziali e particolare tenuità del fatto


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Con la sentenza n. 52974 del 26.11.2018, la Cassazione penale afferma che, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p., in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, è necessario tenere in considerazione, oltre all'ammontare complessivo dell'imposta non versata, anche la sua eventuale reiterazione negli anni (sul medesimo argomento si veda: Cassazione: particolare tenuità del fatto se l’omesso versamento contributivo supera di poco la soglia).

Il fatto affrontato

La Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado, condanna il legale rappresentate di una società alla pena di 2 mesi e 20 giorni di reclusione per il reato di "Omesso versamento di ritenute dovute o certificate", previsto dall'art. 10 bis del D.Lgs. 74/2000, per non aver versato, entro i termini di legge, le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti per un ammontare di € 162.746,92 per l'anno di imposta 2010.
L’imputato ricorre in cassazione, chiedendo l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p., stante il fatto che la predetta omissione era di poco superiore alla soglia di non punibilità pari ad € 150.000,00.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalle pronunce di merito, afferma, preliminarmente, il principio secondo cui la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile solo se l'ammontare dell'imposta non corrisposta è di pochissimo superiore a quello fissato dalla soglia di punibilità.

Tuttavia, secondo la sentenza, l'eventuale tenuità dell'offesa non deve essere valutata con riferimento alla sola eccedenza rispetto alla soglia di punibilità prevista dal legislatore, bensì in rapporto alla condotta nella sua interezza, avendo dunque riguardo all'ammontare complessivo dell'imposta non versata.

Per i Giudici di legittimità, ai fini dell'applicazione della predetta causa di non punibilità, è necessario seguire i criteri generali dettati dall'art. 131 bis c.p., alla luce dei quali valutare la condotta con particolare riferimento alla sua reiterazione negli anni di imposta e alla messa in pericolo del bene protetto.

Su tali presupposti, la Suprema Corte, stante l’entità dell’ammontare del versamento omesso, rigetta il ricorso proposto dal legale rappresentate della società, affermando che l'inadempimento non può essere considerato particolarmente tenue con conseguente inapplicabilità dell'art. 131 bis c.p.

A cura di Fieldfisher