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Cassazione: omesse ritenute, importo calcolato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi


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Con la sentenza n. 10424 del 07.03.2018, la Cassazione penale, a Sezioni Unite, afferma che, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi.

Il fatto affrontato

Il datore di lavoro viene riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 c.p. e 2, comma 1-bis, l. 638/1983, perché, quale legale rappresentante di una società aveva omesso il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei propri dipendenti per i mesi di dicembre 2010, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2011 per un importo pari ad € 16.722,53.

La sentenza

La Terza Sezione penale della Cassazione, cui era stato assegnato il ricorso, sottopone al Primo Presidente la seguente questione di diritto: “Se, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, debba essere individuato con riferimento alle mensilità di pagamento delle retribuzioni, ovvero a quelle di scadenza del relativo versamento contributivo”.

La condotta integrante il reato consiste nel mancato versamento da parte del datore delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, somme che il datore di lavoro trattiene mensilmente per versarle all'INPS in loro vece e delle quali non può disporre, in quanto di pertinenza dei dipendenti, prima, e dell'Istituto previdenziale, poi.

A seguito della depenalizzazione operata dal D.Lgs. 8/2016, la condotta omissiva da parte del datore comporta conseguenze esclusivamente di natura amministrativa se la somma indebitamente sottratta è inferiore alla soglia di € 10.000,00 annui, mentre ricade nell’ambito penalistico se tale cifra viene superata.

Stante la formulazione non particolarmente chiara della norma, vi è stato un problema interpretativo circa le mensilità da computare ai fini del superamento della citata soglia di punibilità.

Sul punto i Giudici di legittimità hanno affermato che se è vero che il debito previdenziale sorge a seguito della corresponsione delle retribuzioni, al termine di ogni mensilità, è altrettanto vero che la condotta del mancato versamento assume rilievo solo con lo spirare del termine di scadenza indicato dalla legge, sicché appare più coerente riferirsi, riguardo alla soglia di punibilità, alla somma degli importi non versati alle date di scadenza comprese nell'anno e che vanno, quindi, dal 16 gennaio (per le retribuzioni del precedente mese dicembre) al 16 dicembre (per le retribuzioni corrisposte nel mese di novembre).

Secondo la sentenza in commento, tale ultima soluzione appare maggiormente in linea con il contenuto letterale della norma in esame e con le finalità della stessa e consente al datore di lavoro una più agevole individuazione delle eventuali conseguenze penali della sua condotta.

Alla luce di quanto sopra, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio-16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso)”.

A cura di Fieldfisher