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Cassazione: l’azienda non ha l’obbligo di comunicare l’incremento dei dipendenti all’INPS se ha correttamente inviato DM10 ed E-mens


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Con la sentenza n. 3459 del 13.02.2018, la Cassazione afferma che l’imprenditore non ha l’obbligo di comunicare all’INPS la variazione del numero dei dipendenti, che comporta il passaggio da impresa artigiana ad industriale, se lo stesso ha correttamente trasmesso i modelli DM10 ed E-mens, potendo l’Ente Previdenziale ricavare dagli stessi la suddetta informazione.

Il fatto affrontato

La società propone opposizione giudiziale contro la cartella esattoriale, con la quale le veniva intimato di pagare all’INPS una somma a titolo di contributi omessi, dovuti in ragione del mutamento d’ufficio della propria classificazione, da artigianale ad industriale, con decorrenza retroattiva dalla data della variazione del numero dei dipendenti.

La sentenza

La Cassazione – confermando quanto statuito dalla Corte di Appello – afferma l’infondatezza della tesi utilizzata dall’INPS a fondamento della propria richiesta, ritenendo inconferente il richiamo al d.l. 363/1978 (convertito in l. 467/1978), posto che la norma si riferisce alle modifiche dell’attività aziendale (sospensione, variazione, cessazione dell’attività) e non anche all’aumento del numero dei dipendenti occupati.

Trattandosi, per altro, di precetto assistito da sanzione amministrativa e come tale non estensibile in via analogica, non vi è nessuna disposizione di legge che impone alle aziende di effettuare specifiche dichiarazioni appositamente destinate al fine esclusivo di consentire all’INPS di verificare i presupposti per la classificazione dell’impresa.

Secondo i Giudici di legittimità, inoltre, privo di fondamento è anche il richiamo che l’INPS fa all’art. 3, comma 8, della l. 335/1998, dal momento che lo stesso prevede un effetto retroattivo della variazione della categoria dell’azienda, soltanto nel caso in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni dell’imprenditore, che ha, quindi, il dovere di non fornire notizie inesatte in occasione delle sue varie comunicazioni all’INPS.

Pertanto, se tra queste ultime non ve ne è alcuna effettuata ad hoc dal datore per comunicare il mutamento dei numeri determinanti per l’inquadramento, i relativi dati possono essere desunti dall’Ente Previdenziale mediante le dichiarazioni contenute in atti diretti ad altri fini, quali appunto il DM10 e l’E-mens (contenenti i dati relativi al numero dei dipendenti ed alla loro tipologia).

Su tali presupposti, la Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall’INPS.

A cura di Fieldfisher