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Cassazione: indennità sostitutiva del preavviso soggetta a contribuzione anche se transattivamente non corrisposta


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Con l’ordinanza n. 8913 del 29.03.2023, la Cassazione afferma che, nonostante le somme erogate in adempimento di una transazione non siano soggette alla regola del minimale contributivo, l’INPS ha sempre la facoltà di dimostrare quali importi – sebbene non erogati per accordo conciliativo tra le parti – sarebbero dovuti in base al rapporto di lavoro e di assoggettare gli stessi a contribuzione.

Il fatto affrontato

La società propone opposizione giudiziale avverso un verbale di accertamento emesso dall’INPS e avente ad oggetto il pagamento di contributi omessi in relazione ad indennità sostitutive del preavviso non erogate a vari lavoratori con cui era stato raggiunto un accordo in sede sindacale, in virtù del quale gli stessi rinunciavano alla predetta indennità e ricevevano somme a titolo di incentivo all’esodo.
La Corte d’Appello accoglie la domanda, sul presupposto che i dipendenti avevano legittimamente rinunciato all’indennità sostitutiva del preavviso (trattandosi di diritto disponibile) e, conseguentemente, a fronte della mancata erogazione di alcuna somma a tale titolo non poteva sorgere il correlativo obbligo contributivo.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che la regola del minimale contributivo fa riferimento alla retribuzione dovuta per legge e non a quella effettivamente corrisposta dal datore.

Secondo i Giudici di legittimità, sono, dunque, irrilevanti sia gli inadempimenti contrattuali del datore verso il lavoratore che implichino l’omesso pagamento della retribuzione sia gli accordi tra dipendente e parte datoriale in base ai quali si stabilisca la non debenza della retribuzione.

Invero, con riferimento a quest’ultima fattispecie, la sentenza rileva che gli accordi transattivi tra datore e lavoratore sono inopponibili all’INPS, inerendo al rapporto di lavoro e non al distinto rapporto previdenziale.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’Istituto previdenziale e dichiara la debenza della contribuzione omessa in relazione all’indennità sostitutiva del preavviso.

A cura di Fieldfisher