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Min. Lavoro – Decreto n. 2 del 27.09.2017: Criteri di riconoscimento della decontribuzione per contratti di solidarietà


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Con il Decreto Interministeriale n. 2 del 27.09.2017, il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, fissa, per l’anno 2017, i criteri e le modalità per fruire della riduzione contributiva riconosciuta in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà.

La riduzione è riconosciuta, per un massimo di ventiquattro mesi nel quinquennio mobile, nella misura del 35% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per i lavoratori interessati dalla riduzione di orario superiore al 20% dell’orario normale.

L’impresa che intende avvalersi dello sgravio dovrà presentare istanza presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali indicando l’importo della riduzione contributiva richiesta, il codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata attraverso la procedura “Cigs OnLine” e fornendo l’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalla riduzione di orario.

L’istanza, firmata digitalmente e inoltrata a mezzo PEC alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro, dovrà essere presentata, per l’anno 2017, dal 30 novembre al 10 dicembre dalle imprese che al 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016. A partire dall’anno 2018, l’istanza dovrà essere presentata dal 30 novembre di ogni anno al 10 dicembre dalle imprese che al 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.   

 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali