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INPS – Circ. n. 33 del 22.02.2021 : Decontribuzione SUD – Istruzioni operative


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Con circ. n. 33 del 22.02.2021 , l’ INPS fornisce le istruzioni operative per l’agevolazione contributiva per l’occupazione nelle aree svantaggiate del Sud Italia ( cd. “ Decontribuzione SUD “ ). 

La Commissione ha infatti autorizzato lo Stato Italiano a concedere fino al 31 dicembre 2021, termine finale del Quadro Temporaneo in Materia di Aiuti di Stato, l’ agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate, prevista dapprima dal DL Agosto e prorogata dalla Legge di Bilancio 2021. 

L’articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2021, nell’estendere l’esonero sino al 31 dicembre 2029, prevede una diversa modulazione dell’intensità della misura. Nello specifico, la percentuale di contribuzione datoriale sgravabile sarà pari a : 

– al 30% fino al 31 dicembre 2025;
– al 20% per gli anni 2026 e 2027;
– al 10% per gli anni 2028 e 2029. 

L’ agevolazione è riconosciuta a condizione che: 

Requisito geografico: L’assunzione avvenga in unità produttive con sede nelle Regioni dell’ Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia dove, nel 2018, è stato rilevato un PIL pro capite inferiore al 75% della media EU27, o comunque compreso tra il 75 e il 90%, oltre ad un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.

Documento Unico di Regolarità Contributiva: Trattandosi di un beneficio contributivo, l’agevolazione è concessa in subordine al possesso del DURC, ferme restando le ulteriori condizioni: assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

DECONTRIBUZIONE E SOMMINISTRAZIONE : 

Un paragrafo specifico della circ. n. 33 del 22.02.2021 è dedicato ai rapporti di lavoro in somministrazione. L’ INPS ribadisce, infatti, la posizione secondo cui il beneficio contributivo va applicato ai datori di lavoro privati la cui sede di lavoro sia ubicata in una delle regioni c.d. svantaggiate, intendendosi come sede di lavoro l’unità operativa dell’azienda ove il lavoratore dipendente svolge la sua attività.

Seguendo questa logica il beneficio in esame non è dunque riconoscibile allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un’Agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio, in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell’utilizzatore.

Dunque, secondo l’ INPS, la decontribuzione spetta solamente se il lavoratore è formalmente incardinato presso un'impresa di somministrazione situata in una delle regioni oggetto di tutele, a nulla rilevando la sede operativa dell'utilizzatore. Ne consegue che un lavoratore, assunto da una impresa di somministrazione situata in Campania, potrà garantire l'accesso al beneficio anche se occupato presso un'azienda utilizzatrice ubicata nel Lazio.

Fonte: INPS - Circ. n. 33 del 22.02.2021