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INL – Circ. n. 1 del 16.02.2022 : Sicurezza sul lavoro – Obblighi formativi per datori, dirigenti e preposti


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L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la circ. n. 1 del 16.02.2022 con chiarimenti in merito ai nuovi obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dall’art. 37, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal DL 146/2021, convertito dalla Legge n. 215/2021, con specifico riferimento alle novità in materia di formazione dei datori di lavoro, dirigenti e preposti . 

L’ Ispettorato precisa che i nuovi obblighi formativi e di aggiornamento in capo a datori di lavoro ; dirigenti e preposti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto ( interamente in presenza e con periodicità almeno biennale ) non potranno costituire elementi utili ai fini dell’adozione di provvedimenti ispettivi. Diversamente, per quanto concerne gli obblighi di addestramento, l' Ispettorato sottolinea che i contenuti obbligatori dell'art. 37, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 trovano immediata applicazione. 

Il datore di lavoro, unitamente ai dirigenti e ai preposti, deve ricevere una “ adeguata e specifica formazione e aggiornamento periodico “ secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza Permanete per i rapporti tra lo Stato , le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro il 30 giugno 2022. 

Sino all’adozione dell’accordo, i datori di lavoro sono di fatto esentati dai nuovi obblighi formativi sulla sicurezza del lavoro recentemente introdotti con il DL 146/2021. L’accordo costituisce infatti elemento indispensabile per determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa. Diversamente, per quanto riguarda dirigenti e preposti già interessati da obblighi formativi nella previgente normativa, continua la formazione secondo quanto disposto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011. 

Nuovi obblighi sono stati introdotti anche per quanto riguarda l’attività addestramento, ossia quell’ attività che prevede prove pratiche per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale o l’ esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza, in entrambi i casi impartita da persona esperta sul luogo di lavoro. 

Tali obblighi – precisa l’ Ispettorato – trovano immediata applicazione anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in “ apposito registro informatizzato “ in cui verranno registrate  le attività svolte a partire dal 21 dicembre 2021.

Fonte: INL - Circ. n. 1 del 16.02.2022