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Apprendistato I° Livello : In Legge di bilancio l'esonero contributivo totale per le micro-imprese


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Anche per il 2022 la Legge di bilancio ( art.1 comma 645 ) proroga lo sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di I° livello, in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove. 

Nel computo della soglia dimensionale vanno considerati i lavoratori subordinati, anche se assenti per malattia, infortunio o gravidanza ( sono invece esclusi i loro sostituti anche se formalmente assunti ). Nel computo sono considerati ovviamente i part time pro quota, i contratti a termine in proporzione alla durata del contratto e gli intermittenti in relazione alle giornate di lavoro prestate nel semestre precedente. Sono invece da escludere gli apprendisti e i somministrati. 

Il beneficio, dapprima prorogato per il 2020 dalla Legge di bilancio 2020, e poi esteso al 2021 dal Decreto Ristori ( art. 15-bis, commi 12-13 del DL n. 137/2020 ), è riconosciuto per i contratti di apprendistato diretti all’acquisizione della qualifica e diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. L’esonero riguarda i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando l’aliquota per i periodi successivi al terzo anno, pari al 10% ( + 1,61% di finanziamento della NASpI ). A carico dell’apprendista rimane l'aliquota pari al 5,84 % della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione. 

I datori di lavoro, sia privati che pubblici, possono stipulare contratti di apprendistato di primo livello con giovani di età compresa tra i 15 e ai 24 anni e 365 giorni di età che intendono acquisire un titolo di studio in ambiente lavorativo. Nell’ipotesi in cui sia ancora in corso il ciclo scolastico obbligatorio, il datore di lavoro è tenuto a stipulare un protocollo formativo con l’ente formativo o istituzione scolastica a cui lo studente è iscritto. 

La durata è determinata in funzione della qualifica o del diploma. Di norma è previsto un limite di tre anni, esteso a quattro anni in caso di diploma professionale quadriennale. Tuttavia la durata può essere prorogata fino a un anno, per iscritto e previo aggiornamento del Piano formativo individuale, nel caso in cui l’apprendista abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale e intenda consolidare e acquisire ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche o nel caso in cui, al termine del percorso formativo, l’apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale. 

La contrattazione e la legge definiscono la retribuzione dell’apprendista con la possibilità di sotto-inquadramento o percentualizzazione della retribuzione sulla base delle ore di effettivo lavoro. Per le ore di formazione svolte esternamente, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo mentre per le ore di formazione a carico del datore, è riconosciuta una retribuzione pari al 10 per cento di quella che sarebbe dovuta al lavoratore. 

Per poter fruire dell’esonero, i datori di lavoro che assumono devono verificare preventivamente il mancato superamento della la soglia “ de minimis “ in materia di aiuti di stato ; la regolarità dei versamenti contributivi, il rispetto degli obblighi di legge menzionati dalla Legge n. 296/2006 e di quelli derivanti dai contratti collettivi , oltre a non avere in corso sospensioni o riduzioni di orario nella stessa unità produttiva e per la stessa qualifica per la quale si procede all’ assunzione dell’apprendista.

ACDR