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INPS – Circ. n. 87 del 18.06.2021 : Apprendistato I° Livello – Sgravio contributivo totale


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Con la circ. n. 87 del 18.06.2021, l’Istituto riassume la normativa del contratto di apprendistato di primo livello, il regime contributivo applicabile alle assunzioni e le condizioni per l’applicazione dello sgravio contributivo totale previsto dalla Legge di Bilancio 2020, poi prorogato dal Decreto Ristori ( art. 15-bis, comma 12, DL 137/2020 ) per l’anno 2021. 

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto uno sgravio contributivo integrale per le assunzioni con contratto di apprendistato di I° livello (per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore ) in favore dei datori di lavoro che assumono alle proprie dipendenze un numero di lavoratori pari o inferiore a nove. 

Lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto; per gli anni di contratto successivi al terzo, invece, resta ferma l’aliquota contributiva del 10% mentre l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane pari al 5,84 % della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione. 

In caso di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello, stipulato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 oppure nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e 31 dicembre 2021, in contratto di apprendistato professionalizzante, lo sgravio si applica limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedentemente alla trasformazione. 

Per quanto riguarda la soglia dimensionale dell’organico aziendale pari o inferiore a nove, come condizione per l’applicazione dello sgravio contributivo del 100%, l’ INPS segnala che il beneficio contributivo permane anche se successivamente il datore di lavoro supera il predetto limite dimensionale.