Stampa

INL – Nota n. 795/2024 : Apprendistato e attività stagionali , coerenza tra lavoro e formazione a maglie larghe


Con nota 795/2024, l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro torna a trattare dell’utilizzo dell’ apprendistato di I° livello ( art. 43 e ss. Del D.Lgs. n. 81/20215 ) e svolgimento di attività stagionali.  

La materia era già stata affrontata in tempi relativamente recenti con la nota 1369/2023. In quest’ occasione l’Ispettorato aveva ricordato che il datore di lavoro, nel corso del primo contatto con l’istituzione formativa, è chiamato a verificare l’effettiva fattibilità del contratto di apprendistato mediante l’accertamento della coerenza tra attività lavorative e titolo di studio.

Delle tre tipologie previste, l'apprendistato di primo livello è quella che coniuga la formazione in azienda con quella dell'istruzione e formazione professionale svolta dalle istituzioni formative, mirando al conseguimento di una qualifica e diploma professionale, diploma d'istruzione secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore. Con la stipula del contratto si avvia un percorso formativo «duale», realizzato in parte presso l'istituzione  che eroga la formazione "esterna" , in parte nell'impresa che eroga la formazione " interna " ( art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015 ).

Rispetto al richiamato vincolo di coerenza, e fermo restando quanto previsto per gli aspetti formativi da Regioni e Province autonome, l’ INL ha precisato che la valutazione vale solo per il “ primo contatto “  tra datore di lavoro e istituzione formativa, in quanto l’utilità dello strumento è garantita di per sé dalla successiva sottoscrizione del protocollo  che definisce contenuto e durata degli obblighi formativi per il  datore di lavoro. Proprio la sottoscrizione del protocollo costituisce, dunque, una garanzia di coerenza del percorso formativo e di utilità del contratto con finalità di sviluppo formativo e professionale dello studente.

Pertanto l’ Ispettorato del lavoro conclude che non è comunque preclusa la possibilità di stipulare un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato dai giovani studenti, in quanto va data la possibilità, non solo di acquisire competenze professionali centrali nel percorso formativo, ma anche di sviluppare competenze trasversali di carattere organizzativo ; relazionale e psico-sociale che entreranno comunque a far parte del bagaglio di esperienze professionali dello studente.  

L’importanza della trasversalità nella formazione giustifica – secondo l’ Ispettorato -  una valutazione più flessibile del requisito della “coerenza” ed “utilità” tra l’attività lavorativa e il percorso formativo-professionale, anche in vista della certificazione finale emessa dall’ istituto di formazione.

Fonte : INL