Con la sentenza del 14.01.2021, il Tribunale di Lamezia Terme afferma che è possibile recedere unilateralmente da un accordo collettivo aziendale che non prevede scadenza, ma la parte che eccepisce detta circostanza è onerata di fornire la relativa prova.
Il fatto affrontato
La società propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatole da un dipendente, al fine di ottenere la somma di € 2.792,20, a titolo di buoni pasto per il periodo compreso tra agosto 2015 e maggio 2017.
A fondamento della propria difesa, l’azienda deduce, tra le altre cose, che:
- i buoni non erano stati erogati in quanto il lavoratore era interessato da contratti di solidarietà difensiva con drastica riduzione dell’orario di lavoro;
- non era applicabile, a decorrere dal mese di dicembre 2015, il contratto collettivo aziendale - posto a fondamento del decreto ingiuntivo - sia perché l’accordo di secondo livello non era vincolante per l’azienda nei confronti di tutti i lavoratori ma soltanto di quelli aderenti alle sigle sindacali stipulanti, sia perché detto accordo, benché privo di scadenza, era stato disdettato unilateralmente da parte datoriale.
La sentenza
Il Tribunale di Lamezia Terme rileva, da un lato, che i contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i dipendenti, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l’unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad un sindacato diverso, ne condividono l’esplicito dissenso dall’accordo.
Dall’altro lato, la sentenza afferma che, qualora il contratto collettivo di secondo livello non abbia un predeterminato termine di efficacia, non può vincolare per sempre i contraenti, potendo intervenire la sua estinzione mediante il recesso unilaterale di una delle parti, che risponde all’esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio.
Per il Giudice, il recesso può realizzarsi anche verbalmente o per fatti concludenti, ma in questo caso la parte che lo eccepisce è onerata, ex art. 2697, comma 2, c.c., della relativa prova.
Su tali presupposti, il Tribunale di Lamezia Terme rigetta l’opposizione proposta dalla società e dichiara dovuta la somma ingiunta, non ritenendo fornita la prova del recesso datoriale dal contratto collettivo di secondo livello.
A cura di Fieldfisher