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CCNL Poligrafici – Rinnovo 2018-2019.


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Con l’ipotesi di accordo del 19 febbraio 2018, Fieg-Asig con UilCom-UIL, Fistel- Cisl e Slc-Cgil hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa. Con l’accordo, decorrente a partire dal 1 aprile 2018 sino al 31 dicembre 2019, le parti convengono sul comune intento di creare un contratto unico che riguardi il settore dell’editoria e della carta. 

Indennità integrativa temporanea: In considerazione della ridotta vigenza contrattuale, viene introdotta l’indennità (25 euro per il 7° livello) da corrispondersi per le sole mensilità di novembre e dicembre 2019. Previo ulteriore specifico accordo, potrà divenire parte integrante dei minimi contrattuali a far data dal 1° gennaio 2020.

Aumenti retributivi: Valori minimi tabellari sono incrementati di 90 euro. Prima tranche pari a 45 euro dal 1 ° aprile 2018. Seconda tranche pari a 20 euro dal 1° aprile 2019. Tali importi costituiscono base di calcolo per la tredicesima mensilità e per le maggiorazioni orarie legate ai turni di lavoro, lavoro festivo, flessibilità contrattuali.

Indennità giornaliera fissa: Come misura compensativa ai lavoratori, i cui turni di lavoro nel corso dell’anno 2017 hanno determinato in modo strutturale il riconoscimento delle maggiorazioni per turni promiscui (9%), notturni ( 18,70% ) e super notturni (25%), sarà riconosciuta per ogni giornata di effettiva prestazione nella fascia oraria 14.00-4.59, una specifica indennità in cifra fissa. Allo stesso modo ai lavoratori che hanno lavorato in modo strutturale nelle giornate di domenica nel corso dell’anno 2017, sarà riconosciuto, per ogni domenica lavorata un importo crescente con il livello di inquadramento.

Maggiorazioni orarie per la categoria operaia addetta ai quotidiani: Per il lavoro notturno (dalle 23 alle 6) 25% della retribuzione oraria e lavoro pomeridiano (dalle 19 alle 23) 9% della retribuzione oraria.

Contratti a termine: Il numero complessivo dei contratti a tempo determinato non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre 2017.

Apprendistato: Durata massima fissata a 3 anni. La retribuzione viene determinata secondo percentuali rapportate al livello di inquadramento. In caso di mancato conferma dell’apprendista è dovuto un preavviso di 15 giorni.

NOTA BENE: LA PRESENTE IPOTESI DI ACCORDO NON E' STATA CONVALIDATA DALLE ASSEMBLEE DEI LAVORATORI E SOLO CON L'INTESA DEL 19 DICEMBRE 2018

Fonte: CGIL