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Cassazione: sono ammesse le deroghe unilaterali alla contrattazione integrativa?


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Con la sentenza n. 27782 del 12.10.2021, la Cassazione afferma che il datore di lavoro pubblico non può disapplicare le previsioni della contrattazione integrativa, se non in ipotesi eccezionali e specifiche e, sempre, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

Il fatto affrontato

La lavoratrice propone ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento della misura intera dei corrispettivi previsti dall'Accordo integrativo regionale per la medicina generale.
Nel proporre opposizione, l’Azienda sanitaria sostiene di aver disapplicato detta disciplina al solo fine di salvaguardare l'equilibrio tra i livelli assistenziali e la disponibilità finanziaria.
La Corte d’Appello rigetta la predetta opposizione, sul presupposto che nessuna ragione pubblica, seppur legittima e condivisibile, di contenimento della spesa, autorizza a modificare unilateralmente i termini economici di un rapporto di lavoro quale risultato di una contrattazione collettiva.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che il potere unilaterale di intervento del datore di lavoro pubblico sulle materie riservate alla contrattazione collettiva, è meramente residuale ed è previsto in via provvisoria, alla scadenza del termine fissato per la sessione negoziale in sede decentrata, se le parti non sono riuscite a trovare un accordo.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, detto potere derogatorio ha natura eccezionale e può essere finalizzato esclusivamente ad assicurare la funzionalità dell'azione amministrativa.

Per la sentenza, tale obiettivo deve essere comunque contemperato con la necessità di non smentire il ruolo centrale della contrattazione e non può essere in alcun modo ricondotto all'esercizio della potestà autoritativa.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’Azienda sanitaria, confermando l’illegittimità della disapplicazione della norma dettata dal contratto integrativo.

A cura di Fieldfisher