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Cassazione: l’assemblea può essere convocata anche da un solo membro della RSU


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Con la sentenza n. 2862 del 06.02.2020, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “… il diritto d'indire assemblee, di cui all'art. 20 della legge n. 300 del 1970, rientra, quale specifica agibilità sindacale, tra le prerogative attribuite non solo alla RSU considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della RSU stessa, purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell'azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività …” (sul medesimo tema si veda: Cassazione: solo la RSU unitariamente può indire le assemblee sindacali).

Il fatto affrontato

La O.S. ricorre ex art. 28 L. 300/1970, al fine di sentir dichiarare il carattere antisindacale della condotta della società, che non aveva autorizzato lo svolgimento di un'ora di assemblea retribuita convocata dai soli componenti della RSU eletti nelle proprie liste.

La sentenza

La Cassazione, ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che il combinato disposto degli artt. 4 e 5 del T.U. sulla rappresentanza del 2014 - che rispettivamente riconoscono il diritto delle RSU di “indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori” e confermano il “subentro delle RSU alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni di legge” - consente di ritenere compatibile la natura di organismo a funzione collegiale delle RSU con la legittimazione del singolo componente a chiedere la convocazione dell’assemblea.

Secondo i Giudici di legittimità, tale interpretazione non contrasta con il principio di maggioranza stabilito dal predetto T.U. del 2014 quale criterio di espressione delle decisioni delle RSU in quanto organo collegiale, posto che il potere di indire un’assemblea conferisce al singolo componente l’esercizio di un diritto che di per sé non comporta decisioni vincolanti nei confronti degli altri membri.

Per la sentenza, unica condizione necessaria per esercitare questa prerogativa, è che il componente della RSU che richieda l’assemblea sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell’azienda di riferimento, sia dotato di rappresentatività, ai sensi dell’art. 19 della L. 300/1970.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso della O.S., dichiarando antisindacale la condotta della società.

A cura di Fieldfisher