Stampa

Accordo interconfederale 10.01.2014: Testo Unico Rappresentanza sindacale.


E' stata raggiunta l’intesa tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil per la sottoscrizione del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10.01.2014, a seguito della sottoscrizione di precedenti accordi ( Protocollo d’intesa del 31.05.2013 attuativo dell’Accordo del 28 giugno del 2011 riguardanti la materia della rappresentanza e rappresentatività per la stipula di Contratti collettivi nazionali di lavoro ).

MISURAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA:

Due sono i criteri utilizzati per la misurazione e certificazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali ai fini della stipula dei contratti collettivi:

  • Dato associativo: Risultante dal numero di deleghe dei lavoratori iscritti.
  • Dato elettorale: Risultante dalle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie ( RSU ).

Il meccanismo predisposto attribuisce al datore di lavoro la rilevazione del numero di deleghe dei dipendenti iscritti alle varie organizzazioni sindacali sulla base di uno specifico modulo. Le parti firmatarie definiranno con l’INPS un’apposita convenzione con la quale verranno regolate le dichiarazioni mensili Uniemens, introducendo una sezione utile alla rilevazione annuale del numero di deleghe mediante l’attribuzione di un codice identificativo per ciascuna organizzazione. Il CNEL, poi, provvederà alla ponderazione del dato elettorale con quello associativo determinando la media semplice fra la percentuale degli iscritti e quella dei voti ottenuta dalle RSU. I dati così raccolti, saranno utilizzabili per la determinazione della soglia del 5% ai fini della sottoscrizione dei CCNL e della presentazione delle piattaforme.

REGOLAMENTAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE IN AZIENDA:

Le Organizzazioni sindacali firmatarie del T.U. si impegnano a non costituire RSA nelle aziende in cui siano state istituite RSU. La costituzione delle Rappresentanze Unitarie, nelle unità produttive con più di 15 dipendenti, spetta alle organizzazioni sindacali di categoria che:

• Hanno aderito alle Confederazioni firmatarie degli accordi sopracitati.
• Hanno formalmente aderito all’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e dell’Accordo interconfederale 10.01.2014.
• Hanno firmato il CCNL applicato nell’unità produttiva.
• A condizione che la lista elettorale corrispondente sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall’unità produttiva pari al 5% egli aventi diritto al voto nelle aziende con oltre 60 dipendenti mentre nelle aziende di dimensione compresa fra 16 e 59 dipendenti la lista dovrà essere corredata da almeno tre firme di lavoratori.

EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE NAZIONALE E AZIENDALE:

Alla contrattazione nazionale viene attribuita la determinazione dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore. I soggetti autorizzati alla contrattazione nazionale individuati dal TU sono le federazioni firmatarie dell’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e del protocollo del 31 maggio 2013, che abbiano, nell’ambito di applicazione del CCNL, una rappresentatività non inferiore al 5%.

Nel caso in cui la piattaforma non sia presentata dalle organizzazioni sindacali unitariamente, la parte datoriale favorirà, in ogni categoria, l’avvio della negoziazione sulla base della piattaforma presentata dalle organizzazioni che abbiano complessivamente un livello di rappresentatività nel settore pari almeno al 50%+1.

In materia di contrattazione collettiva aziendale, questa si eserciterà per le materie delegate e con le modalità previste dal CCNL o dalla legge. Gli stessi contratti collettivi aziendali dovranno essere approvati dalla maggioranza dei componenti delle RSU elette secondo le regole convenute nel TU. In assenza di Rappresentanze Unitarie, i contratti collettivi aziendali avranno pari efficacia se approvati dalle RSA costituite nell’ambito di associazioni sindacali che risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe. In entrambi i casi, a seguito della richiesta avanzata da almeno un organizzazione sindacale firmataria o il 30% dei dipendenti dell’impresa, i contratti andranno sottoposti al voto dei lavoratori.

CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO:

Verranno definite dalla contrattazione collettiva nazionale per garantire, a tutte le parti, l’esigibilità degli impegni assunti e prevedere sanzioni, anche pecuniarie, o l’eventuale sospensione dei diritti sindacali di fonte contrattuale.

In attesa che i rinnovi dei contratti definiscano le clausole, le parti contraenti hanno concordato che in caso di eventuali comportamenti non conformi agli accordi, questi vengano sottoposti al vaglio di un collegio arbitrale.

Sull’argomento: la CGIL ha predisposto un Vademecum con le nuove regole sulla contrattazione e sulla rappresentanza nel quale si ripercorreranno le tappe più significative degli accordi sottoscritti dalla CGIL a partire dal '93 fino al Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 e 10 febbraio 2014.

Fonte: Confindustria