Con l’ordinanza n. 7799 del 17.03.2023, la Cassazione afferma che l’invio di comunicati sindacali per mezzo della posta elettronica aziendale è legittimo qualora non rechi pregiudizio alla normale attività lavorativa.
Il fatto affrontato
La società ricorre giudizialmente al fine di sentir dichiarare la legittimità della sanzione dell’ammonizione irrogata ad un lavoratore RSU per avere effettuato una comunicazione di natura sindacale utilizzando la mail aziendale durante il normale orario di lavoro.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, non avendo l’azienda dimostrato in alcun modo la sussistenza di uno specifico pregiudizio determinato alla propria attività dall’invio della citata mail.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che l’evoluzione delle modalità di comunicazione che negli ultimi decenni si è andata sempre più affermando anche nelle comunità aziendali deve far ritenere comprese nella nozione di “spazi” deputati alle comunicazioni sindacali lo strumento della posta elettronica.
Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che la distribuzione di comunicati di contenuto sindacale, mediante invio di messaggi con posta elettronica aziendale (c.d. “volantinaggio elettronico”), in quanto assimilabile all’attività di proselitismo, incontra i limiti previsti dall’art. 26, comma 1, della L. 300/1970.
Per la sentenza, pertanto, tale attività si deve ritenere consentita soltanto se effettuata senza pregiudizio per il normale svolgimento dell’attività aziendale.
Non avendo la società dimostrato in alcun modo detto pregiudizio, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla stessa e conferma l’illegittimità della sanzione irrogata.
A cura di Fieldfisher