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Min. Lavoro – Interpello n. 1/2023 : Diritti sindacali nella somministrazione di lavoro


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Con l’ interpello n. 1/2023 , il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in merito all’esercizio dei diritti sindacali da parte dei lavoratori somministrati. 

Come noto, il rapporto di somministrazione presenta una struttura trilaterale che coinvolge tre soggetti ( agenzia di somministrazione ; lavoratore somministrato e impresa utilizzatrice ) legati da 2 distinti rapporti contrattuali : il contratto di somministrazione, con il quale si instaura un rapporto di natura commerciale tra agenzia di somministrazione e utilizzatore, e il contratto di lavoro individuale tra lavoratore somministrato e agenzia. 

Da questa struttura deriva una particolare ripartizione dei poteri e degli obblighi connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro, in cui l’ agenzia risulta formalmente datore di lavoro del lavoratore somministrato, anche se la prestazione lavorativa durante la missione viene svolta nell’ interesse dell’utilizzatore e sotto il controllo e la direzione dello stesso. 

Tenuto conto della peculiare natura del contratto di somministrazione, e considerata l’esigenza di garantire parità di trattamento in ordine alle condizioni di lavoro e di occupazione tra lavoratori somministrati e non ( art. 35, c.1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) , il Ministero del Lavoro precisa che il contratto collettivo che  regola il rapporto di lavoro è in prima istanza quello applicato dall’ agenzia di somministrazione. Tuttavia è necessario che, per il periodo di durata della missione, la disciplina in concreto applicabile al lavoratore somministrato sia integrata dalla previsione del CCNL applicato dall’utilizzatore. In tal modo deve essere  garantita la possibilità di esercitare, all’ interno del contesto lavorativo, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché di partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici ( art. 36, c. 2, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ), al fine di assicurare la concreta effettività dei diritti in costanza di svolgimento della prestazione di lavoro. 

Fonte: Min. Lavoro